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26.3837MozioneEFDpendente

Limitare la durata del versamento delle provvigioni degli intermediari nell'ambito delle assicurazioni complementari

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

FinanzeSalute

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di:

• elaborare le basi legali necessarie affinché l’attività degli intermediari assicurativi sia disciplinata in modo indipendente dall’Accordo settoriale sugli intermediari (ASI) applicabile agli assicuratori malattia secondo la legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12) e la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), fissando un tetto massimo per le loro provvigioni;

• limitare a sei mesi il versamento di provvigioni nel settore delle assicurazioni complementari.

Le rimunerazioni eccessive per l’intermediazione di assicurazioni complementari delle assicurazioni malattie continuano a suscitare grande contrarietà nell’opinione pubblica. Agli intermediari assicurativi sono infatti versati centinaia di milioni di franchi, il che incide sulle elevate spese sanitarie e risulta inaccettabile.

La fissazione di un tetto massimo per le provvigioni degli intermediari nell’ambito delle assicurazioni complementari è in gran parte lasciata alle imprese di assicurazione stesse. Lo sviluppo dell’ASI elaborato dalle ex associazioni mantello degli assicuratori-malattie curafutura e santésuisse dimostra che il settore non è in grado di risolvere il problema delle rimunerazioni eccessive. Il primo Accordo settoriale sugli intermediari (ASI 1.0) prevedeva infatti un tetto massimo di 12 premi mensili, limite che è stato poi temporaneamente revocato nel settembre 2023 con la versione ASI 2.0 e successivamente reintrodotto e aumentato a 16 premi mensili con l’ASI 3.0 del marzo 2024. Queste modifiche all’ASI non sono casuali: sono da ricondurre al forte aumento dei premi delle casse malati, che a sua volta fa procedere a pieno ritmo l’attività degli intermediari assicurativi.

Anche il Consiglio federale ha riconosciuto che l’autodisciplinamento volontario del settore non è sufficiente. L’ordinanza che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi (RU 2024 425), entrata in vigore il 1° settembre 2024, ha stabilito il carattere obbligatorio generale di alcune disposizioni dell’ASI 3.0 e quindi purtroppo anche delle rimunerazioni esorbitanti pari a 16 premi mensili per ogni prodotto sottoscritto nell’ambito delle assicurazioni complementari.

Dopo aver cambiato assicurazione, prima di contribuire alla copertura dei costi sanitari gli stipulanti di un’assicurazione complementare pagano quindi per un periodo pari a 16 mesi la provvigione all’intermediario. Queste provvigioni eccessive contribuiscono all’aumento dei premi, aggravano il rispettivo onere a carico della popolazione e creano falsi incentivi per gli intermediari.

La limitazione della durata del versamento di provvigioni a sei premi mensili per prodotto è una misura necessaria e proporzionata per tutelare meglio gli assicurati da costi inutili.

Il 16 dicembre 2022 le Camere federali hanno approvato le modifiche della LVAMal e della LSA, in base alle quali gli assicuratori dovranno disciplinare autonomamente l’attività degli intermediari assicurativi e la relativa rimunerazione nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e delle assicurazioni complementari all’AOMS. Il Consiglio federale è stato autorizzato a rendere vincolanti determinati punti dell’accordo stipulato tra gli assicuratori, tra cui la limitazione della rimunerazione dell’attività degli intermediari assicurativi (cfr. art. 19b lett. e LVAMal e art. 31a lett. e LSA). Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° settembre 2024 e prevedono, nell’ambito dell’AOMS, un’indennità variabile massima di 70 franchi per persona assicurata (cfr. allegato 2 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie [OVAMal; RS 832.121]). Per le assicurazioni complementari all’AOMS si applica un tetto massimo di 16 premi mensili netti per stipulazione (cfr. allegato 7 dell’ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza [OS; RS 961.011]).

L’assicurazione complementare è disciplinata dalla legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1) e, pertanto, dal diritto privato. Già oggi le indennità versate agli intermediari assicurativi devono essere determinate secondo le regole dell’economia, indipendentemente dai limiti massimi sopraindicati (cfr. art. 31a cpv. 2 LSA in combinato disposto con l’art. 190e OS). Secondo la FINMA, i costi medi per la stipulazione (comprese le provvigioni di vendita, esclusi i costi per gli storni delle provvigioni) nel settore dell’assicurazione complementare ammontano a circa il 5 per cento del volume dei premi (stato: 2025).

La fissazione nella legge di un tetto massimo per le provvigioni applicabile solo ai contratti assicurativi privati costituirebbe inoltre un’ingerenza sostanziale nella libertà contrattuale degli assicuratori e degli intermediari, nonché nella libertà economica secondo l’articolo 27 della Costituzione federale.

Un limite rigido pari a sei premi mensili per prodotto non terrebbe adeguatamente conto della varietà dell’offerta (sul mercato le assicurazioni complementari propongono oltre 600 prodotti), dei diversi canali di vendita e delle differenti durate contrattuali, né consentirebbe di risolvere in modo duraturo i possibili problemi legati alla vendita di prodotti assicurativi complementari (falsi incentivi, quote elevate per lo storno delle provvigioni, insufficiente qualità della consulenza ecc.). Inoltre, va sottolineato che l’intermediazione tra AOMS e assicurazioni complementari viene spesso svolta dagli stessi operatori e nell’ambito dei medesimi processi. Pertanto, un trattamento normativo differenziato (normativa di settore nell’ambito dell’AOMS e limite massimo stabilito dal legislatore nel settore dell’assicurazione complementare all’AOMS) comporterebbe rischi di arbitrio ed elusione. Inoltre, la fissazione da parte del Consiglio federale di un tetto massimo applicabile solo alle assicurazioni complementari, mentre il settore lo stabilisce autonomamente per l’AOMS, sarebbe inopportuna e non conforme al sistema.

Qualora il legislatore intendesse prevedere per legge un’indennità massima per gli intermediari, questa dovrebbe essere applicata in modo uniforme a entrambi i settori assicurativi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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