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26.3843MozioneEDIpendente

I medici stranieri lasciano in asso i pazienti svizzeri. Introdurre un obbligo di notifica per la sospensione o cessazione di un'assicurazione

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

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Il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale un progetto per una semplice modifica della legislazione che imponga all’assicurazione di responsabilità civile professionale per le professioni mediche di segnalare immediatamente la sospensione o la cessazione di un’assicurazione all’autorità cantonale di vigilanza secondo l’articolo 41 capoverso 1 LPMed, affinché quest’ultima possa subito sospendere l’autorizzazione all’esercizio del fornitore di prestazioni. I requisiti minimi per una sufficiente copertura assicurativa (successiva) saranno precisati mediante una semplice aggiunta all’OPMed.

Con il riconoscimento dei titoli di perfezionamento esteri per le professioni mediche secondo l’articolo 21 LPMed (equivalenza secondo l’accordo con l’UE sulla libera circolazione delle persone), in Svizzera si assiste al moltiplicarsi dei casi di responsabilità civile dei medici, nei quali i fornitori di prestazioni si rendono irreperibili dopo il verificarsi del danno.

È vero che dalla modifica della legge sul contratto d’assicurazione (art. 60 cpv. 1bis LCA) le persone danneggiate possono agire direttamente contro l’assicurazione di responsabilità civile, ma soltanto in presenza di una copertura. Tuttavia, poiché nel settore dell’assicurazione di responsabilità civile professionale si è ormai affermato il principio del «claims made», sono in aumento i casi in cui i pazienti danneggiati rimangono privi di qualsiasi indennizzo al momento della pretesa risarcitoria, poiché nel frattempo la copertura assicurativa è cessata e i fornitori di prestazioni hanno omesso di prevedere nelle condizioni del proprio contratto assicurativo un’adeguata copertura successiva.

La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) prevede già una soluzione per questo tipo di casi: conformemente all’articolo 68 capoverso 2 LCStr, l’assicuratore deve notificare all’autorità la sospensione o la cessazione dell’assicurazione. Nei confronti delle parti lese, la copertura continua a produrre effetti fino a un massimo di 60 giorni dopo il ricevimento della notifica, a meno che l’assicurazione sia stata precedentemente sostituita con un’altra. Un obbligo di notifica a carico dell’assicuratore può essere introdotto mediante una semplice modifica della legislazione vigente. Il requisito di un’adeguata copertura assicurativa quale presupposto per il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, sotto forma di una copertura successiva (limitata nel tempo) nei contratti basati sul principio del «claims made», trova già oggi un fondamento nell’articolo 40 lettera h LPMed; esso andrebbe però precisato mediante un’apposita aggiunta nell’OPMed.

Il Consiglio federale non dispone di cifre che dimostrino un aumento dei casi di responsabilità civile dei medici in Svizzera né una loro maggiore frequenza tra i medici titolari di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto. Questo non significa che in singoli casi non possa verificarsi lo scenario descritto dall’autore della mozione.

Secondo il diritto vigente (art. 40 lett. h della legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11), chi esercita una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale deve disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi alla propria attività. Secondo informazioni della Federazione dei medici svizzeri, attualmente lo standard dell’assicurazione di responsabilità civile professionale per i medici prevede una copertura del rischio postumo di almeno 20 anni. Sono escluse le attività delle persone che esercitano una professione medica universitaria in un rapporto di lavoro di diritto pubblico e che quindi sono assoggettate al diritto in materia di responsabilità dello Stato.

Durante l’elaborazione della LPMed, il Parlamento aveva respinto la proposta di prevedere la conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale come requisito per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione, ritenendo più opportuno disciplinare il requisito di una copertura assicurativa sufficiente quale parte integrante degli obblighi professionali. Rientra quindi nella discrezionalità delle autorità cantonali competenti verificare che un medico disponga di un’assicurazione di responsabilità civile professionale già nel quadro del rilascio di un’autorizzazione all’esercizio della professione. Anche la vigilanza sul rispetto degli obblighi professionali, nella quale rientra anche una verifica della continuità del contratto di assicurazione, spetta ai Cantoni. La violazione di questi obblighi comporta un procedimento disciplinare, con misure che possono arrivare fino a un divieto d’esercizio della professione. Durante un procedimento disciplinare l’autorità di vigilanza può revocare l’autorizzazione all’esercizio della professione quale misura provvisoria.

Attualmente, il legislatore concede un certo margine di manovra nell’espletamento del proprio obbligo di vigilanza alle autorità cantonali di esecuzione, che devono avere la possibilità di esercitarlo in modo che sia possibile tenere conto delle circostanze specifiche. In base a quanto suesposto, il Consiglio federale ritiene che le attuali basi legali siano già sufficienti a far rispettare nella misura richiesta dalla mozione l’obbligo di assicurazione delle persone che esercitano una professione medica universitaria.

Pertanto, non vede al momento alcuna ulteriore necessità di intervenire e di conseguenza propone di respingere la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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