I contenuti sono tradotti automaticamente dal tedesco e non sono stati verificati; fa fede l’originale tedesco. Le citazioni delle fonti sono riportate nella lingua originale.

Parlamento / Oggetti / 26.3863

26.3863InterpellanzaEDApendente

Legge del Parlamento israeliano che estende l'applicazione della pena di morte nei confronti dei Palestinesi

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

Politica internazionaleDiritto penaleDiritto internazionale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

• Cosa è emerso dall’incontro tra la Svizzera e l’ambasciatore di Israele e quali misure sono state adottate a seguito di tali spiegazioni?

• I contenuti della legge israeliana e in particolare il fatto che un tribunale militare possa applicare la pena di morte esclusivamente nei confronti dei Palestinesi nei territori occupati indurranno la Svizzera ad agire in linea con la risoluzione dell’ONU dell’8 ottobre 2025, co-redatta dalla Confederazione, che mira all’abolizione universale della pena di morte?

• La Svizzera valuta l’adozione di sanzioni nei confronti del Governo di Netanyahu qualora questa legge sulla pena di morte dovesse essere applicata?

La Svizzera ha adottato un piano d’azione per il periodo 2024–2027 in cui si impegna a favore dell’abolizione universale della pena di morte. L’8 ottobre 2025 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione presentata dalla Svizzera. La Confederazione si è battuta affinché il testo riconoscesse la sovrarappresentanza delle categorie socio-economiche emarginate tra le persone condannate alla pena capitale.

È in questo contesto che il Parlamento israeliano, su proposta del Governo, ha approvato l’estensione della pena di morte nei territori occupati esclusivamente nei confronti dei Palestinesi, in caso di condanna da parte di un tribunale militare per omicidio a sfondo terroristico.

Questa legge è oggetto di numerose critiche, poiché crea un’ulteriore forma di discriminazione e segregazione nei confronti della popolazione palestinese in un contesto di guerra. La decisione spetta esclusivamente a un tribunale militare. Infine, anche il termine di esecuzione tramite impiccagione entro 90 giorni dalla pronuncia della condanna è criticato per la sua brevità. Un ricorso presentato dall’associazione israeliana per i diritti civili è pendente presso la Corte suprema dello Stato ebraico.

Nell’aprile del 2026 la Svizzera ha convocato l’ambasciatore di Israele presso la sede del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per esprimere le proprie preoccupazioni, precisando che «la Svizzera rifiuta la pena di morte ovunque e in ogni circostanza, poiché è incompatibile con il diritto alla vita e alla dignità umana». Questa legge viola il diritto alla vita, il divieto di discriminazione e il divieto di tortura (art. 6, 26, 2 e 7 del Patto ONU II, ratificato da Israele). Considerata la violazione degli impegni internazionali da parte di Israele, si giustificano nuove misure a integrazione di quelle annunciate nella risposta all’interpellanza Molina 26.3303.

1.-2. La Svizzera rifiuta la pena di morte ovunque e in ogni circostanza, poiché è incompatibile con il diritto alla vita e alla dignità umana. Di conseguenza, ha più volte manifestato la propria preoccupazione riguardo alla legge dell’11 maggio 2026 sia in forma bilaterale con Israele, sia apertamente. Il 21 maggio Monika Schmutz Kirgöz, capo della Divisione MENA del DFAE, ha avuto un colloquio con l’ambasciatore israeliano, a cui ha comunicato la posizione del nostro Paese.

In conformità con le Linee guida sui diritti umani 2026–2029, la Svizzera si adopera sia a livello bilaterale che multilaterale per l’abolizione della pena di morte in tutto il mondo. Sostiene le risoluzioni e i meccanismi dell’ONU in questo ambito, si esprime pubblicamente e tramite canali diplomatici contro l’introduzione o l’estensione della pena capitale e chiede il rispetto degli standard internazionali in materia di diritti umani. A titolo di esempio, nel suo parere presentato il 16 giugno 2026 in seno al Consiglio dei diritti umani dell’ONU, ha espresso la propria preoccupazione per gli sviluppi in Israele e in altri Paesi che mirano ad ampliare l’applicazione della pena di morte, esortandoli a riconsiderare queste misure.

3. Secondo la legge sugli embarghi (RS 946.231), la Svizzera può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni adottate dall’ONU, dall’OSCE o dai suoi principali partner commerciali, mentre non applica sanzioni di propria iniziativa.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.