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26.3865InterpellanzaEDApendente

Flottiglia umanitaria diretta a Gaza. L’obbligo di protezione consolare della Svizzera si limita ai Consigli di viaggio del DFAE?

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Politica nazionalePolitica internazionale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

A seguito delle testimonianze che segnalano la mancanza di sostegno da parte delle autorità svizzere nei confronti delle e dei connazionali che hanno partecipato alla flottiglia umanitaria diretta a Gaza, sorgono interrogativi sulla portata della protezione consolare offerta dalla Svizzera ai propri cittadini e cittadine.

Da molti anni il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sconsiglia i viaggi a Gaza e nel Territorio palestinese occupato a causa dei rischi per la sicurezza. Sebbene tali raccomandazioni costituiscano uno strumento legittimo di prevenzione, non possono essere interpretate come una rinuncia da parte dello Stato ai propri obblighi nei confronti della popolazione. La protezione consolare ha proprio lo scopo di intervenire quando le concittadine e i concittadini si trovano in difficoltà all’estero, indipendentemente dai motivi del loro viaggio.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

- Su quale base giuridica o normativa si fonda la differenza di trattamento tra cittadine e cittadini svizzeri a seconda della destinazione di viaggio?

- Il Consiglio federale intende chiarire pubblicamente che i Consigli di viaggio, per quanto rigorosi possano essere, non possono essere equiparati a una rinuncia da parte dello Stato al proprio dovere di assistenza nei confronti delle concittadine e dei concittadini che si trovano in una situazione di emergenza all’estero?

- In uno Stato di diritto che ha a cuore la parità di trattamento delle proprie cittadine e dei propri cittadini, la protezione consolare non dovrebbe forse essere garantita indipendentemente dalle motivazioni del viaggio – siano esse familiari, professionali, umanitarie o di attivismo – nei limiti del diritto internazionale e delle risorse disponibili?

- Quali procedure consolari e diplomatiche sono state intraprese nel caso delle cittadine e dei cittadini svizzeri che hanno partecipato alla flottiglia umanitaria diretta a Gaza, e in base a quali criteri è stato determinato il livello di assistenza?

Per quanto riguarda i punti sollevati nelle prime tre domande, la posizione del Consiglio federale è la seguente.

Al capitolo 1 del titolo terzo, la legge del 26 settembre 2014 sugli Svizzeri all’estero (LSEst; RS 195.1) disciplina in modo esaustivo e vincolante la protezione consolare a favore di persone all’estero.

In conformità con il principio di sussidiarietà (art. 42 LSEst), la Confederazione può sostenere persone fisiche all’estero che non sono in grado o non possono essere ragionevolmente tenute ad assumere la tutela dei propri interessi da sole o con l’aiuto di terzi. Va tuttavia anche osservato che, in virtù dell’articolo 43 LSEst, non sussiste alcun diritto alla protezione consolare. Ai sensi dell’articolo 43 capoverso 2 lettera c LSEst, la Confederazione può rifiutare o limitare un aiuto segnatamente se la persona che lo richiede non osserva le raccomandazioni della Confederazione oppure ha in altro modo dato prova di negligenza. Sono fatti salvi i casi in cui sia minacciata la vita o l’incolumità della persona che richiede l’aiuto (cfr. art. 43 cpv. 3 LSEst). La protezione consolare non è vincolata ai motivi del viaggio bensì al comportamento della persona interessata, nello specifico all’osservanza delle raccomandazioni della Confederazione.

Il 28 aprile 2026 il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), in un colloquio con i rappresentanti della delegazione svizzera della Global Sumud Flotilla, ha ribadito, tra le altre cose, che in relazione al conflitto armato in corso sconsigliava espressamente di recarsi in Israele e nel Territorio palestinese occupato. Il DFAE ha inoltre sconsigliato con fermezza qualsivoglia forma di partecipazione alla flottiglia e avvertito che le persone che non avessero dato seguito a questa raccomandazione si sarebbero esposte con piena consapevolezza a rischi elevati per la propria vita e incolumità, aggiungendo che in situazioni di emergenza le possibilità delle autorità svizzere di fornire protezione consolare sono potenzialmente limitate.

Al DFAE non sono state presentate richieste di un più ampio sostegno nel quadro della protezione consolare; nel caso concreto, quest’ultima non si è resa neanche necessaria in virtù del principio di sussidiarietà. Tale forma di protezione non è stata negata alle persone che hanno preso parte alla flottiglia. A prescindere da essa, il DFAE è intervenuto in loro favore tramite canali diplomatici (v. risposta alla quarta domanda).

In riferimento alla quarta domanda, il Consiglio federale afferma quanto segue.

Sia prima che dopo l’arresto dei membri della flottiglia, avvenuto il 19 maggio 2026, il DFAE, tramite l’ambasciatore israeliano in Svizzera e le autorità israeliane competenti contattate attraverso la nostra Ambasciata a Tel Aviv, ha chiesto il rispetto dei diritti umani universali per le persone interessate, che prevedono in particolare condizioni di detenzione dignitose, garanzie procedurali e il diritto all’assistenza legale. Il DFAE ha inoltre esortato le autorità israeliane a rispettare il diritto internazionale in generale, compreso il diritto del mare. Infine, il Dipartimento si è espresso sia tramite canali diplomatici sia su «X» riguardo al comportamento inaccettabile del ministro israeliano Itamar Ben Gvir nei confronti dei membri della flottiglia.

Anche dopo la partenza delle e dei partecipanti della flottiglia da Israele attraverso la Turchia il 21 maggio 2026, il DFAE è rimasto a disposizione per fornire i propri servizi consolari. Ciononostante, non sono pervenute richieste di sostegno nel quadro della protezione consolare.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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