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26.3874MozioneEDIpendente

Limitare le prestazioni mediche per i richiedenti l'asilo e i clandestini

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

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La legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e tutti gli altri atti normativi riguardanti l’entità delle prestazioni o l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) devono essere adeguati affinché, per i richiedenti l’asilo e le persone soggiornanti illegalmente nel territorio svizzero, vengano assunte soltanto le prestazioni in caso di problemi di salute acuti e gravi, che rendono assolutamente necessario un trattamento o un esame medico al fine di scongiurare gravi danni fisici. Fanno eccezione le prestazioni in caso di maternità e le vaccinazioni. Inoltre, occorre provvedere affinché le prestazioni mediche non più coperte dall’AOMS non possano essere assunte nemmeno dall’aiuto sociale o da altri enti statali.

In Svizzera, i richiedenti l’asilo hanno diritto, sin dal primo giorno, alle stesse prestazioni LAMal previste per il resto della popolazione residente. Né la LAMal, né la legge sull’asilo (LAsi) e nemmeno la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) prevedono limitazioni o periodi di attesa per la copertura dei costi delle prestazioni. Come dimostrato più volte nella prassi, gli incentivi indesiderati sono notevoli. Tali situazioni sono in contrasto con il principio di solidarietà e vanno evitate. A titolo di confronto, in Germania per i primi 36 mesi i richiedenti l’asilo non hanno diritto all’assicurazione sanitaria. I Comuni garantiscono loro un’assistenza medica tramite un sistema di buoni di cura che, tuttavia, è nettamente inferiore a quella prevista dall’assicurazione sanitaria obbligatoria.

In futuro, durante la procedura d’asilo e, in generale, in caso di soggiorno illegale, dovranno essere coperte soltanto le prestazioni per la cura di problemi di salute acuti e gravi e le prestazioni mediche strettamente necessarie. In caso di maternità, invece, si continuerà ad applicare il normale catalogo delle prestazioni secondo la LAMal. Resterà inoltre possibile farsi vaccinare. L’AOMS sarà mantenuta, ma il catalogo delle prestazioni dovrà essere limitato fino alla conclusione definitiva della procedura d’asilo. Se la richiesta di asilo è respinta in via definitiva, rimane in vigore il catalogo limitato delle prestazioni. Per principio, l’importo dei premi non dovrà essere modificato, poiché anche con la limitazione delle prestazioni i richiedenti l’asilo ricorreranno a prestazioni costose in un arco di tempo relativamente breve, in particolare rispetto alle persone nate in Svizzera, che nella stragrande maggioranza dei casi hanno versato premi per decenni.

Il Consiglio federale si è già espresso contro una limitazione del catalogo delle prestazioni nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) per determinate categorie di assicurati, ossia i richiedenti l’asilo e/o i sans-papiers, nel quadro di diversi interventi parlamentari (cfr. mozione Aeschi 24.4170 «Frenare l’aumento dei premi delle casse malati. Assunzione diretta da parte dello Stato e non più dell’AOMS dei costi sanitari (con catalogo di prestazioni fortemente ridotto!) di richiedenti l’asilo, richiedenti l’asilo riconosciuti, stranieri ammessi provvisoriamente e migranti con statuto S», mozione Herzog 19.3035 «Una ‹Assicurazione malattie light› per persone con statuto di soggiorno incerto» e mozione Flückiger-Bäni 17.3535 «Assicurazione malattie ‹light› per persone con statuto di soggiorno incerto»). Il Consiglio federale è giunto alla stessa conclusione anche nel suo rapporto pubblicato nel dicembre del 2020 in adempimento del postulato 18.3381 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 aprile 2018, in cui analizza approfonditamente la problematica relativa ai sans-papiers («Gesamthafte Prüfung der Problematik der Sans-Papiers») (www.sem.admin.ch/sem/it/home.html > Pubblicazioni & servizi > Rapporti > Rapporti del Consiglio federale > 2020).

Secondo il diritto vigente, tutte le persone domiciliate in Svizzera, incluse quelle che hanno presentato una richiesta d’asilo nel nostro Paese, devono assicurarsi e hanno in cambio diritto alle stesse prestazioni, in conformità con il principio di uguaglianza giuridica sancito dall’articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Il Consiglio federale ritiene che la mozione vada a ledere questo principio fondamentale. È inoltre lecito chiedersi se l’attuazione della richiesta dell’autore della mozione non violi il diritto all’aiuto in situazioni di bisogno di cui all’articolo 12 Cost., che garantisce il diritto a un’esistenza dignitosa a tutte le persone, anche agli stranieri dimoranti illegalmente in Svizzera. Ciò in particolare perché la presente mozione, a differenza di altri interventi precedenti concernenti i costi della sanità dei richiedenti l’asilo e dei sans-papiers, chiede espressamente che i costi non più coperti dall’AOMS non possano essere assunti nemmeno dall’aiuto sociale o da altri enti statali. Quest’ultima richiesta sarebbe problematica anche in considerazione della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni sancita dalla Costituzione federale. I compiti statali sono in linea di principio di competenza dei Cantoni, fatte salve le competenze che la Costituzione attribuisce espressamente alla Confederazione (art. 3 e 42 Cost.). Anche per i richiedenti l’asilo e i sans-papiers, il disciplinamento dell’aiuto sociale e dell’assistenza sanitaria è fondamentalmente compito dei Cantoni. Infine, occorre menzionare che la proposta potrebbe essere problematica sotto l’aspetto degli impegni internazionali della Svizzera, risultanti in particolare dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), e che la richiesta è anche in conflitto con gli obblighi professionali e di diligenza dei medici.

Nell’ambito dell’AOMS vengono assunte soltanto prestazioni efficaci, appropriate ed economiche. La proposta di un’ulteriore suddivisione tra problemi di salute banali e «acuti e gravi» è difficilmente attuabile in pratica e probabilmente spesso sarebbe possibile soltanto mediante un accertamento medico. Ne conseguirebbe un aumento degli oneri amministrativi per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori. Senza trattamento medico, i problemi di salute inizialmente banali potrebbero trasformarsi rapidamente in malattie gravi e complicate. A lungo termine, il rinvio dell’assistenza medica comporta quindi maggiori costi, perché un intervento precoce è meno costoso del trattamento di gravi danni consequenziali. Se manca un’assistenza medica regolare, inoltre, i richiedenti l’asilo spesso si recano al pronto soccorso soltanto quando già soffrono di problemi acuti. Ciò conduce a un sovraccarico delle strutture di pronto soccorso e nuovamente a maggiori costi per il sistema sanitario.

Il modello tedesco è applicabile alla Svizzera soltanto in misura limitata, a causa dell’assistenza sanitaria differente. In Germania, il modello è disciplinato da una legge separata al di fuori dell’assicurazione malattie prevista per legge e include prestazioni che in Svizzera sono comprese nell’AOMS regolare. Il Consiglio federale ha già ribadito a più riprese la propria posizione secondo la quale i richiedenti l’asilo devono essere assoggettati all’AOMS come il resto della popolazione. Già oggi Confederazione e Cantoni possono limitare la scelta dell’assicuratore per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, prescrivere loro una forma assicurativa particolare e limitare la scelta dei fornitori di prestazioni in virtù degli articoli 80 capoverso 1 e 82a capoversi 2 e 3 della legge sull’asilo (RS 142.31). Con questi mezzi possono gestire opportunamente l’accesso al sistema sanitario dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e impiegare economicamente i fondi pubblici grazie ai premi più convenienti per le forme assicurative particolari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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