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Abolire la "decima dell'alcol". I Cantoni finanzino autonomamente la prevenzione delle dipendenze!
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 131 capoverso 3 della Costituzione federale e le pertinenti disposizioni della legge sull’alcool (art. 44–45) in modo che la cosiddetta «decima dell’alcol», vale a dire il 10 per cento del prodotto netto dell’imposta sulle bevande distillate devoluto ai Cantoni con destinazione vincolata, sia completamente abolita. La quota corrispondente dovrà confluire integralmente nelle casse dell’AVS, rimanendo così alla Confederazione analogamente a quanto già avviene con la quota del 90 per cento. Poiché la modifica della disposizione federale necessita di una votazione popolare, il Consiglio federale dovrà presentare al Parlamento il relativo messaggio entro due anni.
Motivazione
I Cantoni ricevono annualmente il 10 per cento del prodotto netto dell’imposta sulle bevande distillate, la cosiddetta «decima dell’alcol». Nel 2024 ai Cantoni sono stati versati complessivamente circa 29,1 milioni di franchi. Questi fondi sono a destinazione vincolata e vanno impiegati per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l’abuso di sostanze che generano dipendenza.
La regolamentazione in questione risale a un periodo in cui i Cantoni disponevano di mezzi propri pressoché nulli per la prevenzione delle dipendenze. Attualmente, tutti i Cantoni sono dotati di strutture autonome, programmi e contratti di prestazioni con servizi specializzati, che sono finanziati con le risorse generali dei Cantoni, perlopiù senza dover dipendere dalla decima dell’alcol.
Dall’utilizzo della decima emerge inoltre che questa non è assolutamente riservata alla problematica dell’alcol: nel 2023 soltanto il 34 per cento è stato impiegato nel settore dell’alcol, mentre il 42 per cento è confluito nella lotta alle dipendenze in generale, l’11 per cento in quella contro le droghe illegali e il 5 per cento nella prevenzione del tabagismo. Il termine «decima dell’alcol» è dunque da tempo fuorviante.
Ciò comporta tre problemi. In primo luogo, la destinazione vincolata dei proventi di un’imposta è discutibile dal punto di vista politico, in quanto sottrae fondi di bilancio alle priorità definite democraticamente. In secondo luogo, la decima cagiona un onere amministrativo per rapporti e controlli che risulta sproporzionato rispetto agli importi in questione. In terzo luogo, induce a trattare la prevenzione delle dipendenze come un compito federale, sebbene sia chiaramente di competenza cantonale.
La prevenzione delle dipendenze va mantenuta, ma deve essere finanziata autonomamente dai Cantoni e non con versamenti paternalistici della Confederazione di cui è prescritto l’impiego. I mezzi così liberati dovranno essere integralmente versati all’AVS, assicurazione che alla luce dell’evoluzione demografica presenta un bisogno incontestabilmente maggiore.
Parere del Consiglio federale
Le dipendenze comportano ogni anno costi elevati per l’economia nazionale. Secondo l’ultimo studio sui costi delle dipendenze, nel 2017 ammontavano complessivamente a 7,86 miliardi di franchi, di cui 2,84 miliardi dovuti al consumo di alcol (Fischer, B. et al. Volkswirtschaftliche Kosten von Sucht. Polynomics, Olten 2020). Tali importi comprendono in particolare le spese sanitarie, nonché i costi derivanti dalle perdite di produttività e dalle procedure di perseguimento penale. Le imprese svizzere sostengono, con 3,05 miliardi di franchi, circa il 40 per cento di questi costi per l’economia nazionale causati dalle dipendenze da sostanze (alcol, tabacco e droghe illegali) e dalle dipendenze comportamentali. Per ridurli è quindi indispensabile una prevenzione efficace.
La decima dell’alcol è una delle principali fonti di finanziamento dei Cantoni per le misure di prevenzione delle dipendenze. Consente di garantire un investimento di base in questo settore su tutto il territorio svizzero. Per diversi Cantoni rappresenta addirittura la principale – e in alcuni casi l’unica – fonte di finanziamento della prevenzione delle dipendenze. Senza questo meccanismo di finanziamento, sancito dalla Costituzione federale fin dal 1885 (art. 131 cpv. 3 Cost.; RS 101), la prosecuzione dei programmi cantonali di prevenzione delle dipendenze sarebbe a rischio. I Cantoni impiegano questi fondi in modo concreto e in funzione delle esigenze regionali, ad esempio per finanziare centri di consulenza sulle dipendenze e offerte terapeutiche, programmi di intervento precoce in caso di consumo a rischio e progetti volti a promuovere un consumo di alcol a basso rischio. Tali misure permettono, tra l’altro, alle persone affette da dipendenza di partecipare il più possibile alla vita lavorativa. Fatte salve le disposizioni di legge secondo l’articolo 131 capoverso 3 Cost., i Cantoni godono di autonomia per quanto riguarda l’impiego dei fondi provenienti dalla decima dell’alcol; la Confederazione non impone loro direttive al riguardo e l’onere associato agli obblighi di rendicontazione è minimo.
Come previsto dalla Costituzione federale, i proventi netti derivanti dall’imposta speciale sulle bevande distillate sono destinati in primo luogo al finanziamento del contributo federale all’AVS (art. 112 cpv. 5 Cost.). Inoltre, servono a finanziare la decima dell’alcol destinata ai Cantoni per la lotta contro le cause e le conseguenze dei problemi di dipendenza. In entrambi i casi si tratta di una destinazione vincolata: le entrate provenienti da questa imposta non possono essere destinate ad altre priorità politiche. Poiché il contributo della Confederazione all’AVS è stabilito per legge (art. 103 LAVS; RS 831.10), una rinuncia alla decima dell’alcol e la riassegnazione dei fondi sgraverebbero il bilancio della Confederazione di circa 24 milioni di franchi all’anno. Per i Cantoni verrebbe a crearsi una lacuna di finanziamento di uguale importo.
La destinazione vincolata della decima dell’alcol è opportuna, poiché in questo modo almeno una parte dei costi sociali delle dipendenze è finanziata da chi li causa. Inoltre, come già sottolineato dal Consiglio federale nel suo rapporto in adempimento del postulato Rechsteiner Paul 17.4076 «Prospettive della politica svizzera in materia di droghe», i programmi efficaci di prevenzione delle dipendenze non si concentrano perlopiù su singole sostanze come l’alcol, il tabacco o gli stupefacenti, ma adottano un approccio che considera tutte le forme di dipendenza. Per questo motivo, la destinazione della decima dell’alcol alla problematica delle dipendenze è nel complesso appropriata e condivisa dai Cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
