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26.3909MozioneEJPDpendente

Internamento a vita per terroristi ed islamisti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Politica di sicurezzaDiritto penale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di estendere l’articolo 64 capoverso 1bis del Codice penale (CP) (internamento a vita per criminali estremamente pericolosi e refrattari alla terapia) ai terroristi, agli islamisti e alle persone che costituiscono una minaccia per lo Stato.

I governi hanno l’obbligo di garantire la sicurezza dei propri cittadini. Se il diritto penale vigente non è sufficiente per neutralizzare le minacce provenienti da persone radicalizzate, l’internamento a vita di islamisti e terroristi estremamente pericolosi può rafforzare in maniera decisiva la prevenzione dei pericoli.

L’estensione dell’internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1bis CP serve a proteggere la collettività e rafforza la prevenzione dei pericoli: dato che il terrorismo islamico mira a causare vittime di massa, l’internamento intende impedire che individui pericolosi compiano attentati o sostengano reti logistiche. La tutela della vita, dell’integrità fisica e dell’ordinamento liberale democratico riveste la massima priorità.

Il rischio di recidiva è estremamente elevato: gli islamisti e i terroristi condannati o i potenziali estremisti che hanno scontato la loro pena detentiva restano spesso prigionieri della loro ideologia. Ogni scarcerazione rappresenta dunque un rischio incalcolabile.

Particolare pericolosità: l’ideologia del terrorismo islamista è fanatica e orientata alla distruzione. Le misure classiche di reinserimento sociale risultano inefficaci in caso di autori accecati dall’ideologia, per cui la società liberale e lo Stato di diritto democratico possono essere protetti solo con un internamento duraturo di islamisti e terroristi.

L’incarcerazione di leader o predicatori radicali impedisce inoltre il reclutamento diretto e la radicalizzazione di nuovi seguaci dal carcere o nel loro ambiente immediato.

L’internamento (art. 64 cpv. 1 e 1bis del Codice penale [CP; RS 311.0] e 47 del Codice penale militare [CPM; RS 321.0]) è la sanzione più severa prevista nel diritto penale svizzero. È inteso come ultima ratio ed è disposto quando misure meno incisive non riducono a sufficienza il rischio di recidiva. Il criterio determinante è la particolare pericolosità della persona. Nella maggior parte dei casi, le persone particolarmente pericolose sono affette da una grave turba psichica refrattaria al trattamento. Per ordinare l’internamento ordinario si presuppone quindi, in parole semplici, una particolare pericolosità e una refrattarietà della turba psichica al trattamento; la refrattarietà dev’essere duratura per l’internamento a vita. L’esistenza di queste condizioni non è presunta legalmente quando è commesso un determinato reato, bensì deve sussistere nel caso concreto. In genere l’internamento ordinario è a vita, poiché le liberazioni condizionali sono molto rare. La persona che ha commesso un reato per motivi religiosi o ideologici e adempie i requisiti menzionati può già essere internata in virtù del diritto vigente.

Se l’autore non ha commesso un reato violento grave ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 o 1bis CP, l’internamento, quale sanzione più severa prevista, non entra in linea di conto. È vero che chiunque partecipa a un gruppo o a un’organizzazione vietata, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche in suo favore o a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività è punito in applicazione degli articoli 260ter e seguenti CP. Tuttavia, tenuto conto del principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione, tali atti non sono di per sé sufficienti per pronunciare un internamento. Una convinzione ideologica riprovevole non rappresenta, da sola, un legittimo motivo per ordinare un internamento ordinario o a vita.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.