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Parlamento / Oggetti / 26.3913

26.3913MozioneWBFpendente

Criteri uniformi a livello nazionale per gli accertamenti sulle PFAS

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiNella Commissione del Consiglio nazionale (17.09.2026)

FinanzeAmbienteAgricoltura

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 17.09.2026Consiglio degli StatiAdozione

Il Consiglio federale è incaricato di creare una base legale affinché le condizioni in materia di accertamenti relativi alle PFAS nel contesto dei crediti di investimento e dei contributi nell'agricoltura siano definite in modo uniforme su tutto il territorio svizzero.

Secondo quanto riferito dal settore primario, in alcuni Cantoni gli istituti di credito agricolo richiedono una prova dell’assenza di PFAS per l’erogazione di crediti di investimento, altrimenti i progetti edilizi per la costruzione di stalle non vengono sostenuti.

Se da un lato è giusto verificare che i progetti di investimento siano sopportabili e che vi sia la possibilità di rimborsare i crediti ottenuti, dall’altro la procedura applicata da singoli Cantoni comporta una disparità di trattamento tra gli agricoltori, a seconda del Cantone in cui operano.

Poiché pure la Confederazione è coinvolta negli aiuti agli investimenti per l’agricoltura, è opportuno adottare una regolamentazione a livello nazionale anche in considerazione del fatto che, in attesa della definizione di valori limite uniformi, i Cantoni applicano valori limite diversi: ciò genera incertezza e crea disparità giuridica.

Gli aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali sono un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni. A livello di esecuzione, i Cantoni, conoscendo le specificità locali, valutano in modo differenziato i rischi dei progetti in base alla loro ubicazione. I criteri vigenti per la valutazione della sostenibilità (art. 89 cpv. 1 lett. a LAgr nonché art. 18 cpv. 2 e 32 cpv. 1 OMSt), della redditività (art. 89 cpv. 1 lett. b LAgr nonché art. 32 OMSt) e, in particolare, del fabbisogno di superficie necessario per gli edifici costituiscono già oggi una base legale sufficiente per evitare, per quanto possibile, investimenti sbagliati. Le superfici non più idonee alla produzione agricola (art. 34 cpv. 4 OMSt, in combinato disposto con gli art. 105 cpv. 7 e 177 cpv. 1 LAgr) non possono essere prese in considerazione nel calcolo del volume dell’edificio necessario. I requisiti cui devono adempiere i progetti e i processi, che sono diversi da un Cantone all’altro pur rimanendo nel quadro delle disposizioni del diritto federale, rispecchiano le differenze regionali tra i Cantoni. Si tratta di un’espressione del sistema federale volutamente creata dal legislatore, non di una disparità di trattamento inammissibile.

Per quanto riguarda i rischi legati alle PFAS nei progetti di investimento, se il problema è riscontrato su vasta scala è opportuno effettuare accertamenti approfonditi per evitare investimenti sbagliati. Ciò è nell’interesse sia delle aziende sia dell’ente pubblico. Nelle aree notoriamente a rischio è fondamentale procedere a valutazioni accurate e avvalersi di una consulenza competente. Tuttavia, una normativa uniforme renderebbe necessario effettuare accertamenti supplementari anche in aree non problematiche con conseguente ritardo nei progetti edilizi e aumento del dispendio amministrativo.

Il Consiglio federale è consapevole delle sfide legate alla contaminazione da PFAS. Entro la fine del 2027 presenterà un piano d’azione a tal riguardo, elaborato in collaborazione con i Cantoni. Probabilmente sempre nel 2027 sottoporrà a consultazione una legge speciale per la gestione dei casi di rigore legati alle PFAS nell'agricoltura.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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