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Sfruttare le possibilità tecniche per garantire parità di trattamento delle persone sorde nell'accesso alle categorie di licenza di condurre
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (12.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
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Testo depositato
In Svizzera, le persone sorde e ipoudenti possono guidare veicoli a motore. Per la categoria di patente B non sono previsti requisiti relativi all'udito: l'unico criterio imprescindibile è l'idoneità alla guida in condizioni di sicurezza. Diversamente, per le categorie C, D e TPP vigono criteri medici più rigorosi che prevedono una soglia minima di udito. Di conseguenza, le persone sorde sono escluse dall’accesso alle attività professionali correlate, anche se in casi singoli sarebbero in possesso dei requisiti di idoneità per guidare.
Negli ultimi anni i veicoli commerciali moderni sono cambiati notevolmente. Mezzi di comunicazione digitali, sistemi di allarme visivo, procedure standardizzate e tecnologie di guida assistita caratterizzano oggi il lavoro quotidiano nel settore dei trasporti, ragione per cui l’importanza dell’udito è notevolmente diminuita e può essere sostituita da ausili tecnici.
Alla luce di ciò, appare opportuno riesaminare gli attuali e rigidi requisiti minimi e ampliare le possibilità di accesso per le persone con disabilità uditiva previo accertamento individuale di idoneità alla guida.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
• Le persone sorde e ipoudenti possono guidare veicoli della categoria B e lo fanno con grande sicurezza: come valuta il Consiglio federale il fatto che venga loro in gran parte negato l’accesso alle categorie C e TPP?
• Quali criteri concreti vengono applicati oggi nella valutazione caso per caso dell'idoneità alla guida delle persone sorde e ipoudenti?
• Tali individui devono essere considerati non idonei per le categorie C e TPP anche se hanno ricevuto una formazione adeguata, in particolare per quanto riguarda la gestione delle emergenze, la comunicazione tramite ausili tecnici e le procedure operative interne?
• Il Consiglio federale vede nell’apertura delle categorie C e TPP un potenziale per contrastare la carenza di personale qualificato nel settore dei trasporti e della mobilità?
• Esistono possibilità di trattare in modo diverso le categorie C, D e TPP?
• Il Consiglio federale è disposto a riesaminare, insieme ai Cantoni e alle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità uditiva, la prassi attuale e, eventualmente, ad adeguarla?
Parere del Consiglio federale
1. e 6. Per le categorie C e D, le sottocategorie C1 e D1 e il trasporto professionale di persone (TPP) vigono criteri medici più rigorosi in ragione sia della maggiore pericolosità legata ai veicoli pesanti e carichi sia del quadro di particolare responsabilità connessa alla citata attività di trasporto professionale di persone.
L’udito è un fattore di sicurezza complementare, per esempio per quanto riguarda segnali di avvertimento, veicoli di emergenza, esortazioni a voce, carico che si ribalta, rumori insoliti del veicolo o situazioni di emergenza. Questo riguarda sia gli autobus che gli autocarri: si tratta di mezzi pesanti, con spazi di frenata più lunghi e ingombri maggiori, in grado di provocare danni particolarmente gravi in caso di incidenti. Nel caso degli autobus si aggiunge la speciale responsabilità nei confronti dei passeggeri. Le norme vanno quindi intese come requisiti di idoneità alla guida precauzionali e basati sul rischio.
Le persone sorde o ipoudenti non vengono tuttavia escluse in generale da queste categorie. L’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51) prevede esplicitamente la possibilità per le autorità cantonali di derogare ai requisiti medici minimi qualora la persona interessata sia in possesso di idoneità alla guida, medicalmente attestata mediante valutazione individuale. In questo modo si tiene adeguatamente conto della sicurezza stradale da un lato e delle specifiche situazioni particolari e possibilità compensative. Il Consiglio federale non ritiene necessario alcun ulteriore adeguamento.
2. La valutazione individuale non si concentra sulla disabilità uditiva, ma piuttosto sulla sua rilevanza medica concreta ai fini della circolazione stradale. Occorre verificare in particolare se è possibile guidare in sicurezza un veicolo in condizioni operative concrete. A tal proposito si considerano nello specifico natura e gravità della disabilità uditiva, eventuali ausili, possibilità compensative, categoria concreta del mezzo, tipo di trasporto, requisiti di comunicazione, gestione delle situazioni di allarme ed emergenza, dotazioni tecniche e procedure operative.
3. No, il criterio determinante è l’idoneità alla guida per l’autorizzazione concreta richiesta. Nella valutazione si tiene conto di elementi quali formazione, tecnologie di comunicazione, sistemi di assistenza, sistemi di allarme visivi, procedure standardizzate e ambiente operativo adeguato, ma questi non sostituiscono l’esame medico-stradale individuale.
4. Le prescrizioni relative all’ammissione alla circolazione nel diritto stradale servono innanzitutto a garantire la sicurezza stradale. Le considerazioni di politica del mercato del lavoro non possono quindi essere addotte a giustificazione di un abbassamento generale dei requisiti medici minimi. Se vi è l’idoneità alla guida, il diritto vigente prevede già oggi la possibilità di accedere alle autorizzazioni corrispondenti.
5. Mentre la categoria C riguarda principalmente il trasporto di merci con mezzi pesanti, per la categoria D e l’autorizzazione al trasporto professionale di persone (TPP) l’elemento principale è la responsabilità nei confronti dei viaggiatori, in particolare in termini di comunicazione, situazioni di emergenza o evacuazione. Già oggi la valutazione del singolo caso è differenziata secondo tali requisiti ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 OAC.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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