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26.3936InterpellanzaWBFpendente

Alleggerire l'onere dei Cantoni universitari nel finanziamento delle università

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

FinanzeFormazione

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

• Come valuta l’attuale ripartizione degli oneri tra i Cantoni universitari e i Cantoni non universitari per quanto riguarda il finanziamento delle università cantonali?

• Di quale margine di manovra dispone la Confederazione per ridurre i deficit residui a carico dei Cantoni universitari e per orientare maggiormente il finanziamento delle università cantonali in funzione della loro importanza a livello nazionale?

• Come si è evoluta negli ultimi dieci anni la quota dei costi residui delle università cantonali a carico dei Cantoni universitari e come valuta questa evoluzione?

• Ritiene necessario intervenire per ripartire in modo più equilibrato gli oneri finanziari dei Cantoni che ospitano e gestiscono università di importanza nazionale – in particolare nei centri di ricerca e innovazione – tra la Confederazione, i Cantoni di provenienza degli studenti e i Cantoni universitari?

Le scuole universitarie svizzere sono sottoposte a una pressione finanziaria sempre maggiore, ulteriormente aggravata dalle misure di risparmio previste dalla Confederazione nell’ambito del pacchetto di sgravio 2027. Allo stesso tempo, i Cantoni universitari devono continuare a finanziare in misura preponderante le università cantonali, sebbene queste ultime forniscano servizi agli studenti e all’economia di tutta la Svizzera.

Poiché gli attuali meccanismi di ripartizione degli oneri non sono sufficienti, i Cantoni responsabili di scuole universitarie si trovano a sostenere costi considerevoli. Un eventuale vantaggio di localizzazione viene invece già compensato dallo strumento 1 («Perequazione delle risorse») della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), di cui beneficiano molti Cantoni non universitari. Questa situazione iniqua riguarda in particolare i Cantoni dotati di un’offerta universitaria completa e che registrano un elevato livello di ricerca e innovazione a livello nazionale. L’Università di Basilea, ad esempio, svolge un ruolo di importanza nazionale nei settori della ricerca, dell’insegnamento e dell’innovazione, ma una parte considerevole del suo finanziamento dipende dai due Cantoni responsabili Basilea Campagna e Basilea Città (i quali versano in media per ogni studente circa 4-5 volte di più rispetto agli altri Cantoni).

1./3./4. Come spiegato dal Consiglio federale nella risposta all’interpellanza 26.3323 Brenzikofer e nel parere relativo al postulato 25.3141 Christ, i costi sostenuti dai Cantoni universitari per l’accoglienza nei propri atenei di studenti provenienti da altri Cantoni costituiscono esternalità territoriali. L’indennizzo di questi costi avviene nell’ambito della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri; i cui principi sono stabiliti negli articoli 1, 2 e 25-28 della Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri (CQI; www.kdk.ch > Thèmes > Collaboration intercantonale avec compensation des charges). Per quanto riguarda le università cantonali, i contributi versati dai Cantoni debitori ai Cantoni universitari sono disciplinati nell’Accordo intercantonale sulle università del 27 giugno 2019 (AIU, www.cdpe.ch > Temi > Accordi sui finanziamenti). La gestione compete alla Conferenza dei Cantoni concordatari. Spetta quindi ai Cantoni firmatari dell’accordo definire le modalità, valutare l’attuale ripartizione degli oneri e, se del caso, adeguare tale ripartizione. Ad esempio, i Cantoni hanno deciso che, nel calcolo delle tariffe AIU, i costi infrastrutturali non devono essere presi in considerazione e che deve essere applicata una «deduzione di localizzazione» del 15 %.

Secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) sulla copertura degli oneri delle università e dei politecnici federali, nel periodo di riferimento la quota dei costi delle università cantonali finanziata dai Cantoni universitari si è attestata intorno al 40 %. Nel 2014 era del 40,4 %, nel 2017 del 40,1 % e nel 2024 del 40,7 %. Pertanto, dall’entrata in vigore (2017) del finanziamento secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20) questo valore si è mantenuto stabile.

Il Consiglio federale riconosce l’importanza delle università cantonali per la formazione, la ricerca e l’innovazione in Svizzera. La Confederazione ne tiene conto nel quadro degli strumenti previsti dalla LPSU in materia di finanziamento, coordinamento e garanzia della qualità, conformemente all’articolo 63a della Costituzione federale (RS 101). Sempre secondo i dati dell’UST, attraverso i propri fondi di promozione la Confederazione copre circa il 26,5 % del finanziamento totale delle università cantonali e, in quanto ente responsabile del settore dei PF, si assume i costi principali dei due PF e dei quattro istituti di ricerca. In questo modo finanzia le grandi infrastrutture di ricerca d’importanza nazionale, di cui possono beneficiare anche le università cantonali.

La perequazione intercantonale degli oneri rimane tuttavia di competenza dei Cantoni. Un intervento della Confederazione per compensare i costi residui dei Cantoni universitari comporterebbe il trasferimento di una responsabilità, attualmente a livello intercantonale, nella sfera di competenza della Confederazione. Ciò non sarebbe giustificabile, nemmeno alla luce dell’attuale impegno finanziario federale a favore dell’intero settore universitario.

2. Il margine di manovra della Confederazione è determinato dalle competenze che le sono attribuite dalla Costituzione e dalla legislazione federale. Il Consiglio federale illustra il quadro della situazione anche nella risposta all’interpellanza 26.3949 Brenzikofer. Gli strumenti previsti agli articoli 48 e 48a Cost. nonché 14 e 15 della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2) non danno alla Confederazione il potere di imporre di propria iniziativa una nuova ripartizione degli oneri né di stabilire i contributi che un Cantone deve versare a un altro. Infine, non essendo membro dell’AIU – a parte gli strumenti sopra menzionati e alle condizioni vigenti – la Confederazione non può intervenire nella ripartizione degli oneri tra i Cantoni.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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