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26.3949InterpellanzaWBFpendente

Ripartire equamente gli oneri nel finanziamento delle università

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

FinanzeFormazione

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

• Ritiene che gli strumenti attualmente in vigore – in particolare l’Accordo intercantonale sulle università e i sussidi federali previsti dalla legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) – siano sufficienti a limitare in modo adeguato i costi a carico dei Cantoni universitari?

• Quali possibilità intravede, sulla base dell’articolo 48 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), di partecipare ai trattati intercantonali nel settore universitario o di rafforzarne l’efficacia?

• Come valuta la possibilità di coinvolgere i Cantoni non universitari nel finanziamento delle università cantonali in base all’articolo 48a capoverso 1 lettera c Cost. o alle disposizioni pertinenti della LPFC?

Il finanziamento delle università cantonali continua a essere sostenuto in misura considerevole dai Cantoni che ospitano e gestiscono scuole universitarie (Cantoni universitari). Poiché le scuole universitarie forniscono servizi agli studenti e all’economia di tutta la Svizzera, è necessario garantire un’equa ripartizione degli oneri che attengono al finanziamento delle università.

Nella sua risposta all’interpellanza 26.3323 il Consiglio federale afferma che gli oneri del settore universitario non rientrano nelle categorie della Perequazione finanziaria nazionale. Contrariamente a questa affermazione, attraverso lo strumento 5 («Maggiore collaborazione tra i Cantoni») la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha perseguito esplicitamente anche la compensazione degli oneri tra i Cantoni universitari e non universitari, con l’obiettivo di garantire un finanziamento equo delle università cantonali. Dal 2006 la Costituzione federale contiene un’apposita base legale, ovvero l’articolo 48a capoverso 1 lettera c, relativa al conferimento dell’obbligatorietà generale e all’obbligo per i Cantoni di partecipare ai trattati intercantonali nel settore universitario. Tale disposizione è specificata negli articoli 14 e 15 della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC).

L’Accordo intercantonale sulle università (AIU) regola l’accesso alle università e fissa le compensazioni che i Cantoni di provenienza degli studenti devono versare ai Cantoni universitari. Finora non esiste alcun obbligo per gli altri Cantoni di aderire ad accordi di questo tipo, come ad esempio l’accordo tra i due Cantoni di Basilea sulla gestione congiunta dell’Università di Basilea.

1. Come indicato nella risposta all’interpellanza 26.3323 Brenzikofer, gli strumenti previsti dalla legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20) permettono alla Confederazione di adempiere i suoi compiti in materia di finanziamento, coordinamento e garanzia della qualità conformemente all’articolo 63a della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Nel 2022 è stata effettuata per la prima volta una valutazione in applicazione dell’articolo 69 LPSU dalla quale non sono emersi problemi sostanziali che richiedessero l’introduzione di nuovi strumenti a livello federale. La compensazione tra i Cantoni avviene nell’ambito della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri, i cui principi e la cui procedura sono stabiliti nell’apposita Convenzione quadro del 24 giugno 2005 (www.kdk.ch > Thèmes > Collaboration intercantonale avec compensation des charges). Nel settore universitario la compensazione viene attuata tramite gli accordi intercantonali stipulati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), in particolare tramite l’Accordo intercantonale sulle università del 27 giugno 2019 (AIU; www.cdpe.ch > Temi > Accordi sui finanziamenti) e l’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali del 12 giugno 2003 (ASUP; www.cdpe.ch > Temi > Accordi sui finanziamenti). La gestione di tali accordi compete ai Cantoni concordatari, che stabiliscono le modalità e le modificano qualora necessario.

2./3. Conformemente all’articolo 48 capoverso 2 Cost. la Confederazione può partecipare ai trattati intercantonali nei limiti delle sue competenze. Inoltre, l’articolo 48a capoverso 1 lettera c Cost. prevede la possibilità, su richiesta dei Cantoni interessati, di dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali o di obbligare determinati Cantoni a parteciparvi. Gli articoli 14 e 15 della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2) stabiliscono i requisiti necessari, che presuppongono in ogni caso una richiesta dei Cantoni interessati e un decreto dell’Assemblea federale. Finora non è mai successo che i Cantoni si siano rivolti alla Confederazione facendo valere l’articolo 48a Cost. Infatti, sebbene questi strumenti possano essere utilizzati in via sussidiaria, la responsabilità principale per quanto riguarda il disciplinamento della cooperazione intercantonale spetta ai Cantoni, che devono coordinarsi tra loro. La Confederazione non ha il potere di imporre di propria iniziativa una nuova ripartizione degli oneri né di stabilire i contributi che un Cantone deve versare a un altro. Pertanto, il Consiglio federale non intravede margini di manovra per agire al di là del quadro normativo menzionato. Nel settore universitario la Confederazione adempie i suoi compiti conformemente all’articolo 63a Cost. e alla LPSU, contribuendo con ingenti risorse al finanziamento delle università cantonali. La perequazione intercantonale degli oneri rimane tuttavia di competenza dei Cantoni.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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