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Sfruttare il potenziale di risparmio della canapa medica?
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e di illustrare in un rapporto se un maggiore impiego di medicamenti a base di canapa possa influire positivamente sui costi nel settore farmaceutico. Nel quadro di una stima dei costi dettagliata, dovrà tenere conto in particolare di aumenti realistici della produttività dei pazienti e dei risparmi ottenuti grazie alla riduzione o alla sospensione di terapie farmacologiche costose, ma anche dei rischi in termini di costi. Il rapporto valuterà inoltre gli effetti sull’uso dei medicamenti a base di canapa derivanti da misure quali l’ammissione di tali medicamenti nell’elenco delle specialità (ES) dell’UFSP.
Motivazione
Dalla modifica della legge sugli stupefacenti, i medici possono prescrivere medicamenti a base di canapa a scopi curativi senza bisogno di un’autorizzazione eccezionale. Dai primi rapporti emerge che i pazienti che hanno fatto uso di canapa sono riusciti, in vari modi, a ridurre le spese mediche o ad accrescere le loro prestazioni economiche. L’associazione Svizzera per la Cannabis Medica (associazione MEDCAN) riporta per esempio casi di persone che sono riuscite a ridurre o sospendere l’assunzione di vari medicamenti costosi oppure a (re)inserirsi nel mondo del lavoro grazie a medicamenti a base di canapa.
Secondo l’UFSP, attualmente le casse malati rimborsano questi tipi di medicamenti a circa 70 persone, nonostante si stimi che siano 10 000 le persone che ne hanno un regolare bisogno (Breitinger, 2026). Alcuni esperti (Gesundheit Heute, 2025) affermano che, in circa il 90 per cento dei casi, i costi dei medicamenti a base di canapa prescritti sono a carico dei pazienti. Ciò può rappresentare un ostacolo per tante persone, che possono essere indotte ad automedicarsi con «canapa da strada» o, in alternativa, a ricorrere a preparati costosi, talvolta con gravi effetti collaterali, soltanto perché questi ultimi sono rimunerati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Anche i costi variano notevolmente: Breitinger (2026) riporta che lo stesso prodotto può essere fino a 34 volte più costoso a seconda del punto di acquisto, e i pazienti vengono a conoscenza del prezzo soltanto una volta presentata la ricetta. Questa mancanza di trasparenza nella determinazione dei prezzi comporta delle inefficienze.
Il rapporto deve illustrare se un maggiore impiego di medicamenti a base di canapa possa contribuire a ridurre i costi e quali misure (p. es. l’ammissione nell’ES) consentirebbero di raggiungere tale scopo.
Parere del Consiglio federale
Nel quadro dell’adempimento della mozione Kessler 14.4164 «Canapa per i malati gravi», nel 2021 è stata condotta una valutazione delle tecnologie sanitarie in merito ai medicamenti a base di canapa esenti dall’obbligo di omologazione. Dal rapporto, consultabile all’indirizzo www.bag.admin.ch/it/cannabis-medica-per-il-trattamento-di-vari-disturbi, emerge che i dati probanti dell’efficacia della canapa sono molto limitati e concernono i medicamenti pronti per l’uso. Per i medicamenti a base di canapa esenti dall’obbligo di omologazione, preparati individualmente in farmacia per un determinato paziente su prescrizione medica, i dati probanti dell’efficacia sono insufficienti per giustificarne un rimborso da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Attualmente, in Svizzera sono soprattutto i medicamenti a base di canapa esenti dall’obbligo di omologazione a essere utilizzati per diverse indicazioni, tra cui il trattamento dei dolori cronici. In Svizzera è omologato un medicamento pronto per l’uso contenente tetraidrocannabinolo, per il quale sono disponibili dati probanti della sua efficacia e che, qualora si giunga a una soluzione con i titolari dell’omologazione riguardo al criterio dell’economicità, può essere ammesso nell’elenco delle specialità (ES).
A seguito della revisione della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) del 19 marzo 2021 (RU 2022 385), tra l’autunno del 2026 e l’estate del 2028 la Confederazione effettuerà una valutazione degli effetti derivanti dall’abrogazione del divieto di commercializzazione della canapa a fini medici.
La valutazione si baserà su un’analisi separata dei dati rilevati per un periodo determinato sulle prescrizioni di medicamenti a base di canapa in conformità all’articolo 8b LStup (Sistema di notifica per i medicamenti a base di canapa – MeCanna: www.bag.admin.ch/it/sistema-di-notifica-per-i-medicamenti-a-base-di-canapa-mecanna). In questo modo sarà possibile monitorare l’evoluzione dell’impiego dei medicamenti a base di canapa, documentare gli effetti dei trattamenti per le diverse indicazioni terapeutiche e acquisire conoscenze sulla loro sicurezza. I risultati dell’analisi sono attesi per la fine del 2026. Su richiesta, l’UFSP può inoltre mettere a disposizione i dati, in forma anonimizzata, a istituti di ricerca scientificamente qualificati per consentire ulteriori studi. Le persone che desiderano richiedere il rimborso di questo tipo di agenti terapeutici da parte dell’AOMS potranno quindi utilizzare i risultati di queste analisi per completare la propria domanda.
Sono già previste procedure per la verifica dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE) ai fini dell’ammissione nell’ES o nell’elenco dei medicamenti con tariffa (EMT). È pertanto possibile presentare domande per l’ammissione di medicamenti pronti per l’uso nell’ES oppure di medicamenti a base di canapa esenti dall’obbligo di omologazione nell’EMT. Va inoltre rilevato che, nell’ambito della verifica dei criteri EAE, i benefici per l’economia (incrementi di produttività ecc.) derivanti dalle prestazioni mediche sono già adeguatamente presi in considerazione nella verifica dell’appropriatezza, conformemente al documento di base del 31 marzo 2022 «Operazionalizzazione dei criteri ‹efficacia, appropriatezza ed economicità› ai sensi dell’articolo 32 della legge federale sull’assicurazione malattie», consultabile all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Designazione delle prestazioni > Documenti). Come esposto nei pareri in risposta alla mozione Balmer 25.4296 «Progetto pilota volto a tenere maggior conto del beneficio economico nelle tariffe di prestazioni e terapie mediche» e al postulato Balmer 25.3128 «I criteri EAE sono applicati correttamente?», non è opportuno considerare gli aspetti benefici per l’economia nell’ambito del criterio dell’economicità. Vi è infatti il rischio che determinati effetti vengano sopravvalutati, il che potrebbe tradursi in richieste di prezzo più elevate.
Un rapporto in adempimento del presente postulato non apporterebbe alcun valore aggiunto alle basi di dati già disponibili, ai rilevamenti in corso e ai processi già in atto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
