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26.3971InterpellanzaEDIpendente

"Tagliare" prodotti contaminati con PFAS affinché siano conformi. Una strategia sostenibile per l'economia e la salute?

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

AmbienteAgricolturaSalute

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale non ha dato una risposta soddisfacente alla mia domanda 26.7536 relativa all’adempimento della mozione 25.3421. Quest’ultima prevede che, per un periodo transitorio di tre anni, i prodotti che superano i tenori massimi di PFAS possano essere miscelati con altri prodotti conformi, al fine di consentire ai produttori interessati da tale superamento di continuare a commercializzare i propri prodotti.

È importante ricordare che i PFAS sono soprannominati «inquinanti eterni», perché sono estremamente persistenti e si accumulano nel suolo e negli organismi. Senza misure di riduzione drastica alla fonte, le loro concentrazioni nel suolo, nella carne, nel latte, nelle uova e nel nostro corpo possono solo aumentare. È stato dimostrato che un’esposizione cronica a queste sostanze può avere diversi effetti indesiderati gravi sulla salute umana. Lo stesso Consiglio federale ha stimato che i costi sanitari legati all’esposizione ai PFAS ammonterebbe a circa 1-1,6 miliardi di franchi all’anno (rapporto in adempimento del postulato Moser 22.4585, p. 4 e foglio informativo dell’Accademia svizzera di scienze naturali, entrambi disponibili in tedesco e francese).

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come intende garantire che questo periodo transitorio si limiti ai tre anni annunciati e non venga prorogato perché entro quella data non sarà stata trovata una soluzione soddisfacente?

2. Il fatto di vendere ed esportare prodotti «tagliati» in Svizzera è compatibile con la strategia di qualità dell’agricoltura svizzera?

Nell’ottica di tutelare gli agricoltori interessati e i consumatori:

3. Intende sostenere la riconversione delle poche aziende agricole interessate da tali superamenti dei valori limite?

4. Sosterrà anche i Comuni, che dovranno far fronte a ingenti investimenti per risanare i vari siti contaminati dalle PFAS?

5. Sosterrà anche i fornitori di acqua potabile, che dovranno far fronte a ingenti investimenti per garantire un’acqua potabile conforme malgrado l’accumulo continuo di sostanze autorizzate dalla Confederazione?

1. La regolamentazione di durata limitata proposta adempie la mozione 25.3421 «Stabilire in modo adeguato i valori limite delle PFAS tenendo conto delle ripercussioni, in particolare sull’agricoltura o sui fornitori di acqua, e avviare misure di sostegno all’agricoltura». La limitazione a tre anni evidenzia che si tratta di una deroga temporanea e non di una modifica duratura della legislazione sulle derrate alimentari. L’obiettivo della deroga è permettere alle aziende interessate di adottare le misure necessarie. Non è previsto di prorogarla alla scadenza.

2. La regolamentazione derogatoria proposta per adempiere la mozione 25.3421 è attualmente in fase di consultazione. Gli ambienti e gli attori interessati hanno la possibilità di valutare le disposizioni proposte e le loro ripercussioni e di esprimersi in merito fino al 18 settembre di quest’anno. La consultazione permetterà di stabilire in che misura la regolamentazione proposta sia compatibile con la strategia di qualità dell’agricoltura svizzera. L’esportazione (ad es. verso l’UE) di derrate alimentari mescolate in virtù di questa regolamentazione non sarebbe ammissibile.

3. Il 27 maggio 2026 il Consiglio federale ha deciso di elaborare entro il marzo del 2027 un progetto di legge speciale di durata limitata che istituisca la base legale per gestire i casi di rigore di natura economica nell’agricoltura riconducibili a contaminazioni da sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Nell’ambito di questi lavori, occorrerà esaminare quali forme di sostegno siano appropriate.

4. In virtù dell’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681), la Confederazione può, in determinati casi, sostenere i Cantoni e i Comuni con il fondo OTaRSi. Dal 1° aprile 2025, ad esempio, a determinate condizioni il fondo OTaRSi può cofinanziare le spese per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di centri di esercitazione antincendio contaminati da schiume antincendio contenenti PFAS (art. 32ebis cpv. 10 e 11 della legge sulla protezione dell’ambiente [LPAmb; RS 814.01]).

Per contro, le contaminazioni da PFAS su vasta scala dovute, ad esempio, allo spargimento dei fanghi di depurazione non rientrano nel campo d’applicazione del diritto in materia di siti contaminati, bensì in quello del diritto in materia di protezione del suolo. A questo proposito, il Consiglio federale prevede di porre in consultazione nell’autunno del 2027 disposizioni chiarificatrici nell’ambito del pacchetto di ordinanze in materia ambientale.

5. Nel suo rapporto in adempimento del postulato Clivaz Christophe 20.4087 «Inquinamento dell’acqua potabile con clorotalonil. Come risolvere il problema e come finanziare i lavori di risanamento necessari?» il Consiglio federale illustra come affrontare il problema delle acque sotterranee inquinate utilizzate per la produzione di acqua potabile. Spetta ai fornitori di acqua sostenere i costi delle misure di risanamento. L’approvvigionamento idrico è pagato dai consumatori (economie domestiche, aziende, industrie, attività commerciali ecc.) tramite le tasse di base e i costi a consumo. Vale inoltre il principio di sussidiarietà, in base al quale in casi di rigore spetta in linea di massima ai Cantoni sostenere un fornitore di acqua con scarse disponibilità economiche. A livello federale non vi sono basi legali che consentano un tale intervento.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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