Parlamento / Oggetti / 26.3984
Principio di precauzione e prodotti fitosanitari contenenti PFAS
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Quante volte sono state applicate le disposizioni dell’articolo 148a della legge sull’agricoltura (LAgr)?
2. Quali sostanze e quali prodotti erano interessati e quali erano i rischi presunti?
3. Le nuove informazioni scientifiche relative alle sostanze e ai prodotti in questione hanno già portato a una rivalutazione della decisione, in modo tale da consentire il rilascio a posteriori di un’autorizzazione?
4. Come giustifica il fatto che, nonostante tutte le informazioni disponibili nella letteratura scientifica sul TFA anche prima della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’applicazione dell’articolo 148a LAgr non è stato preso in considerazione, nemmeno per i 38 pesticidi di cui è stato dimostrato che, degradandosi, formano TFA?
5. Qual è la sua definizione del principio di precauzione e come intende applicarlo? Qual è la sua definizione di rischio grave per la salute e per l’ambiente?
Motivazione
Nella risposta alla mia domanda 26.7537 sull’applicazione dell’articolo 148a della legge sull’agricoltura («misure preventive») nel caso di pesticidi contenenti PFAS, il Consiglio federale ha risposto che l’applicazione di questa disposizione non dipende unicamente dal fatto che un prodotto appartenga a questo gruppo di sostanze. Inoltre, in risposta all’interpellanza 26.3449, il Consiglio federale afferma che la sospensione dell’omologazione a titolo precauzionale è possibile soltanto alle condizioni di cui all’articolo in questione, in base al quale misure possono essere adottate qualora un fattore di produzione agricolo presenti un rischio grave per la salute o l’ambiente – precisando che tali misure possono essere adottate anche «qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per valutare in modo approfondito i rischi». Secondo il principio di precauzione, non è necessaria la certezza scientifica della nocività di una sostanza per adottare misure volte a tutelare la salute umana e l’ambiente.
Il TFA è un PFAS presente ovunque nelle acque sotterranee, soprattutto nelle zone dedicate alle colture estensive. L’ECHA l’ha appena classificato come «presumibilmente tossico per la riproduzione». Diversi pesticidi contenenti PFAS possono, degradandosi, formare TFA (secondo la risposta all’interpellanza 24.4659, è stato dimostrato che 38 prodotti fitosanitari formano TFA, e almeno 26 potrebbero formarlo).
Parere del Consiglio federale
1.–3. Le disposizioni dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) sono basate sul principio di precauzione (art. 1 lett. c OPF) e hanno lo scopo di garantire che le sostanze attive e i prodotti omologati non danneggino né la salute degli esseri umani e degli animali né l’ambiente. L’articolo 148a della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) non è stato finora applicato nell’ambito dei prodotti fitosanitari. Di conseguenza, a oggi non vi sono sostanze attive o prodotti specifici interessati da misure adottate secondo questa disposizione e non si registrano omologazioni rilasciate in un secondo momento sulla base di un riesame di una tale misura. In linea di massima, misure di riduzione del rischio quali condizioni, restrizioni, revoche o divieti vengono adottate in virtù di disposizioni specifiche dell’OPF.
4. Il Consiglio federale prende estremamente sul serio le nuove conoscenze relative all’acido trifluoracetico (TFA). Il TFA è persistente, altamente mobile e ampiamente diffuso nelle acque sotterranee; oltre ai prodotti refrigeranti, tra le sue principali fonti figurano i prodotti fitosanitari. Per altre probabili fonti (p. es. prodotti chimici industriali, biocidi, medicamenti o prodotti di degradazione di altri composti per- e polifluoroalchilici [PFAS]) non sono disponibili dati quantitativi certi.
La classificazione come «probabilmente tossico per la riproduzione» si fonda attualmente su un parere del Comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Si tratta di un segnale scientifico importante, che però deve ancora essere adottato formalmente dalla Commissione europea nel quadro del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per diventare giuridicamente vincolante nell’UE.
L’applicazione dell’articolo 148a LAgr presuppone indizi concreti di seri rischi in determinate condizioni d’uso. Tale disposizione non pretende certezze scientifiche assolute, ma la sola appartenenza a un gruppo di sostanze o la potenziale formazione di un metabolita non bastano. Occorrono indizi verosimili e inerenti in modo specifico alla sostanza o al prodotto che rendono plausibili effetti collaterali inaccettabili e che la probabilità che tali effetti si producano sia ritenuta elevata o che le conseguenze che ne derivano siano di vasta portata. Attualmente, per le sostanze che possono portare alla formazione di TFA continuano a sussistere incertezze, in particolare per quanto riguarda le fonti, l’esposizione e la rilevanza tossicologica. L’applicazione dell’articolo 148a LAgr non porterebbe nessun valore aggiunto poiché le sostanze attive in questione sono già sottoposte a verifica a livello dell’UE. La Svizzera segue questi lavori e adotta le decisioni dell’UE conformemente all’articolo 5 OPF. Qualora risultassero confermati rischi inaccettabili, verranno immediatamente adottate le misure necessarie.
5. Il Consiglio federale segue un approccio che coniuga il principio di precauzione, il rispetto di procedure scientifiche collaudate e la coerenza con il quadro giuridico europeo. Per principio di precauzione si intende che vi è la possibilità di adottare misure di protezione anche in assenza di certezze scientifiche se, sulla base delle informazioni scientifiche disponibili, appaiono plausibili ripercussioni inaccettabili, la cui probabilità risulti elevata o le cui potenziali conseguenze siano di vasta portata (v. anche risposta 4). Nel caso risulti confermato un rischio inaccettabile, la Svizzera è in grado di reagire tempestivamente anche prima della conclusione di procedure in corso, qualora conoscenze nuove e attendibili lo esigano. La questione è inoltre affrontata nel quadro del piano d’azione per ridurre l’esposizione degli esseri umani e dell’ambiente ai prodotti chimici persistenti in corso di elaborazione.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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