Parlamento / Oggetti / 26.3992
Il Consiglio federale proseguirà la sua linea restrittiva nei confronti dell'Ucraina in un nuovo contesto giuridico?
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
La Svizzera deve sostenere efficacemente l’Ucraina. Nel suo comunicato stampa del 22 aprile 2026, tuttavia, il Consiglio federale afferma – a sorpresa – che i divieti di esportazione e transito rilevanti ai sensi del diritto di neutralità continueranno a essere disciplinati dall’attuale legislazione sul materiale bellico e sul controllo dei beni a duplice impiego, benché la sua interpretazione estensiva del diritto di neutralità sia stata criticata in sede di consultazione. In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
• Una volta scadute le relative disposizioni del diritto di necessità, intende proseguire di fatto la prassi restrittiva in materia di esportazione e transito nei confronti dell’Ucraina sulla base dell’attuale legge sul materiale bellico e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego. In caso affermativo, come lo giustifica dal punto di vista costituzionale? O, in altre parole: se prima era necessaria una base giuridica costituita dal diritto di necessità, perché improvvisamente questa base giuridica è costituita da leggi già esistenti?
• In questo contesto, come valuta le critiche emerse durante la consultazione riguardo alla sua interpretazione estensiva del diritto di neutralità? Quali conseguenze concrete hanno avuto tali critiche? Le sanzioni sono applicate all’Ucraina come prima della consultazione?
• Qualora vi siano state modifiche sostanziali: quali categorie di beni sono interessate? Chiedo al Consiglio federale di elencarle in particolare per le categorie «materiale bellico», «beni militari speciali» e «beni a duplice impiego».
• In futuro, su quale base giuridica concreta si baserà il Consiglio federale per queste categorie di beni qualora intenda continuare ad applicare nei confronti dell’Ucraina restrizioni all’esportazione, al transito o alle autorizzazioni? Chiedo che siano menzionati gli articoli pertinenti della legge sul materiale bellico e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego.
• Il Consiglio federale intende mantenere in sostanza la prassi restrittiva nei confronti dell’Ucraina, finora fondata sul diritto di necessità e su disposizioni di ordinanza, anche in applicazione della nuova legge sul materiale bellico, se approvata alle urne?
Parere del Consiglio federale
Domande 1–3
I beni sottoposti a controlli, vale a dire i beni a duplice impiego, i beni militari speciali e il materiale bellico, unitamente alle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero, rientrano tuttora nei campi d’applicazione dalla legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202), dalla legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) e dalla legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP; RS 935.41). Finora queste leggi sono state applicate solo in via sussidiaria in virtù della disposizione speciale prevista dall’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72). Questa disposizione è stata introdotta nel 2022 ed era motivata dalla necessità di garantire la certezza del diritto a privati e imprese.
All’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina, il Consiglio federale aveva deciso di estendere all’Ucraina le fattispecie potenzialmente rilevanti secondo la legislazione sulla neutralità. Nel concreto, l’esportazione in Ucraina di beni non soggetti a controlli, ma potenzialmente rilevanti in termini bellici, è stata assoggettata all’obbligo di autorizzazione. Dato che nella pratica è stato possibile escludere in ogni caso un utilizzo militare e la SECO ha quindi potuto autorizzare tutte le relative richieste fin dall’inizio della guerra, l’obbligo di autorizzazione si è rivelato superfluo. Le richieste riguardavano carburanti per turbine aeronautiche e additivi per carburanti, beni tecnologici quali componenti e moduli elettronici, nonché beni e tecnologie per la navigazione marittima. A ciò si aggiunge che anche tutte le domande d’esportazione di beni a duplice impiego erano autorizzabili fin dall’inizio della guerra.
Disciplinando la materia esclusivamente attraverso la LBDI, la LMB e la LPSP, si è anche tenuto conto dei pareri espressi durante la consultazione soprattutto dai partiti politici.
Domande 4 e 5
Dall’annessione della Crimea da parte della Russia, nel 2014, la Svizzera applica il diritto di neutralità nei rapporti tra Russia e Ucraina. Ne deriva l’obbligo di rispettare il principio del pari trattamento in materia di esportazione e transito di beni militari da parte di privati (art. 7 in combinato disposto con art. 9 della Convenzione relativa ai diritti e ai doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra [RS 0.515.21]). Poiché il conflitto armato persiste tuttora, il diritto di neutralità deve continuare a essere rispettato.
Il materiale bellico continua ad essere disciplinato dalla LMB. A norma dell’articolo 22a capoverso 2 lettera a di questa legge, l’esportazione o il transito di tale materiale sono vietati perché l’Ucraina è coinvolta in un conflitto armato internazionale. La revisione della legge sul materiale bellico approvata dalle Camere non avrebbe alcuna incidenza sulla situazione giuridica di diritto internazionale. Ciò significa che il principio del pari trattamento previsto dal diritto di neutralità continuerebbe ad applicarsi a tutti gli effetti.
I beni a duplice impiego e i beni militari speciali sono soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo la LBDI. Le richieste vengono esaminate caso per caso in base ai criteri pertinenti (in particolare art. 6 cpv. 1 lett. a LBDI, in combinato disposto con gli articoli 7 e 9 della Convenzione relativa ai diritti e ai doveri delle potenze e delle persone neutrali in caso di guerra terrestre). Il principio del pari trattamento previsto dal diritto di neutralità continua quindi ad applicarsi pienamente anche in questo caso.
Inoltre, le prestazioni di sicurezza private fornite all’estero potrebbero essere soggette a un obbligo di notifica preventiva ai sensi della LPSP. Tali prestazioni verrebbero esaminate caso per caso e vietate se incompatibili con gli obiettivi della legge, ossia salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, realizzare gli obiettivi di politica estera della Svizzera, preservare la neutralità svizzera e garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
