Parlamento / Oggetti / 26.4007
Per preservare il dibattito democratico. Divieto di account falsi e bot
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (19.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale le riforme legislative necessarie per vietare l’uso di sistemi di account falsi (fake account) o di (bot) nell’ambito del dibattito democratico, in particolare durante le campagne di voto ed elettorali, prevedendo le necessarie sanzioni amministrative e penali nei confronti delle persone e delle organizzazioni coinvolte.
Motivazione
Sebbene sia perfettamente legittimo ricorrere a determinate tecniche di comunicazione per alimentare il dibattito democratico, nel rispetto della libertà di espressione, l’uso di strumenti quali gli account falsi o i bot non ha posto in tale contesto. Sono una forma di inganno difficile da individuare per l’utente; spesso fanno addirittura parte di programmi su larga scala volti specificamente a generare disinformazione e a destabilizzare.
La nuova legislazione dovrebbe prevedere in particolare le seguenti misure:
• Divieto di utilizzare sistemi tesi a creare o diffondere su larga scala account, commenti o interazioni falsi con l'intento di interferire nel dibattito democratico;
• Sanzioni amministrative e penali adeguate nei confronti delle persone o delle organizzazioni che creano o utilizzano tali sistemi o strumenti;
• Istituzione di un meccanismo di cooperazione tra le autorità federali, i Cantoni e le piattaforme digitali al fine di individuare e segnalare le campagne che si avvalgono di tali sistemi o strumenti;
• Presentazione da parte del Consiglio federale di una relazione periodica sui rischi che l'utilizzo di tali sistemi o strumenti comporta per i processi democratici, e sull'efficacia delle misure adottate.
Parere del Consiglio federale
In Svizzera la libera formazione dell’opinione pubblica, soprattutto in vista di elezioni e votazioni, è tutelata dalla libertà di opinione e d'informazione (art. 16 Cost.), nonché dai diritti politici (art. 34 Cost.). Il processo di formazione dell'opinione pubblica dovrebbe in linea di principio avvenire senza ingerenze né vigilanza da parte dello Stato. Di conseguenza, la disinformazione deve essere tollerata e non può essere vietata dallo Stato, purché non violi la legislazione vigente (cfr. la risposta del Consiglio federale all’Ip. 25.4351 Tuosto «Lottare contro le minacce cognitive e la disinformazione nell'era digitale»). Ciò vale in linea di principio anche per le tecniche utilizzate a fini di comunicazione, come ad esempio gli account falsi o i programmi informatici (bot) per generare automaticamente contributi: non tutte queste tecniche e i contenuti diffusi tramite esse violano la legislazione vigente; un divieto generalizzato sarebbe quindi sproporzionato e problematico dal punto di vista dei diritti fondamentali.
Un divieto di utilizzare account falsi sarebbe applicabile solo se i servizi interessati verificassero l'identità di tutti gli utenti, il che comporterebbe ingerenze gravi e sproporzionate nella sfera privata degli utenti.
Il Consiglio federale ritiene problematiche la disinformazione e la propaganda contro la Svizzera ad opera di altri Stati. Per lottare contro questi fenomeni ha istituito il gruppo di lavoro interdipartimentale (GLID) «Attività di influenza e disinformazione» (disponibile in francese e tedesco) che, sotto la guida della Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS), mette in atto la maggior parte delle misure riportate nel rapporto «Attività di influenza e disinformazione» (postulato 22.3006).
Nel campo della lotta alla disinformazione, il Consiglio federale privilegia le misure di prevenzione e trasparenza piuttosto che i divieti. Di conseguenza, anche l'avamprogetto concernente la legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (AP-LPCom) non prevede di vietare determinati mezzi di comunicazione, ma impone alle piattaforme di comunicazione e ai motori di ricerca di grandi dimensioni una maggiore trasparenza e un rafforzamento dei diritti degli utenti. Ad esempio, i servizi in questione devono presentare ogni anno dei rapporti in cui valutano i rischi sulla formazione dell’opinione pubblica e sui processi elettorali e di voto derivanti dalla struttura, dal funzionamento e dall’utilizzo dei loro servizi, compresi i sistemi algoritmici. L'analisi dei risultati della consultazione conclusasi il 16 febbraio 2026 è attualmente ancora in corso. Il messaggio del Consiglio federale verrà presentato al Parlamento presumibilmente nella prima metà del 2027.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
