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Parlamento / Oggetti / 26.4011

26.4011PostulatoEDIpendente

Contenimento dei premi (AOMS) 1.5. Garantire la trasparenza sui vantaggi d'acquisto e sugli sconti ottenuti dai medici che praticano la dispensazione diretta e assicurarne il trasferimento agli assicurati

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

Salute

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Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in modo esaustivo in un rapporto i vantaggi economici (sconti, rimborsi, compensi indiretti o altre condizioni preferenziali) di cui beneficiano i medici che praticano la dispensazione diretta quando acquistano medicamenti rimborsati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e di analizzare gli effetti economici della dispensazione diretta sui costi dell’AOMS.

Il rapporto dovrà esaminare in particolare:

• gli sconti, i rimborsi, i compensi e altri vantaggi ottenuti dai medici dispensanti al momento dell’acquisto;

• la conformità di tali vantaggi agli obblighi di trasparenza e di ripercussione previsti dalla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10);

• la rilevanza dei redditi generati dalla dispensazione di medicamenti nell’attività degli studi medici interessati;

• l’eventuale incidenza della dispensazione diretta sui volumi prescritti, sulle scelte terapeutiche e sui costi dei medicamenti a carico dell’AOMS;

• un confronto dei costi per assicurato tra i Cantoni che ammettono in ampia misura la dispensazione diretta e quelli che prevedono una separazione tra prescrizione e dispensazione di medicamenti.

In diversi Cantoni, il medico può sia prescrivere sia vendere i medicamenti che dispensa ai propri pazienti. In tal caso, riunisce in sé le funzioni di prescrizione, dispensazione e fatturazione.

Se, da un lato, il modello è spesso presentato come uno strumento di semplificazione, dall’altro solleva interrogativi legittimi in materia di trasparenza economica e incentivi finanziari. I medici dispensanti acquistano infatti grandi quantitativi di medicamenti e possono beneficiare di sconti, condizioni preferenziali o altri vantaggi commerciali, la cui entità effettiva rimane poco documentata.

Peraltro la questione non riguarda soltanto gli sconti. Quando il reddito di un fornitore di prestazioni dipende in parte dalla dispensazione di medicamenti, occorre valutare se tale situazione influenzi i volumi prescritti, la scelta dei preparati o i costi a carico dell’AOMS.

Un confronto intercantonale tra i modelli con e senza dispensazione diretta consentirebbe inoltre di valutare in modo oggettivo l’impatto di questa pratica sui costi sanitari e di individuare eventuali possibilità di miglioramento.

Il Consiglio federale fa presente di non disporre di dati che consentano di avere una visione d’insieme degli sconti e degli altri vantaggi concessi per i medicamenti dispensati direttamente dai medici, anche perché la vendita diretta di medicamenti da parte dei medici è disciplinata dal diritto cantonale ed è una pratica diffusa soprattutto nella Svizzera tedesca. È tuttavia disposto a esaminare la questione alla luce della rilevazione che verrà condotta tra gli assicuratori in merito agli sconti e ad altre riduzioni di cui beneficiano (cfr. mozione Bläsi Thomas 24.3060 «Controllo delle finanze delle casse malati e delle retrocessioni ottenute dai diversi attori del settore sanitario»).

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Accogliere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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