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26.4012InterpellanzaEDIpendente

Congelamento delle regioni di premio. Porre fine alle ingiustizie

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

Salute

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Con l’accoglimento della mozione 18.3713 «Mantenere l’attuale definizione delle regioni di premio» il Parlamento ha deciso di lasciare in gran parte invariata la definizione delle regioni di premio vigente. Nei dibattiti parlamentari è stato fatto notare che, con questa decisione, si accettava consapevolmente la possibilità che i premi di una regione non corrispondessero, in tutti i casi, ai costi effettivi. Inoltre, il Consiglio federale aveva avvertito che qualsiasi futura modifica sarebbe stata difficile da attuare, anche se si fosse rivelata opportuna.

Oggi in alcuni Cantoni si evidenziano situazioni che molti assicurati faticano a comprendere. Un esempio riguardante l’area di Zurigo mostra che, nel distretto di Horgen, vi sono Comuni agiati come Rüschlikon, Oberrieden o Langnau am Albis che figurano nella regione di premio 3 più economica, mentre gli abitanti dei Comuni immediatamente confinanti Horgen, Thalwil o Adliswil pagano premi della regione 2 sensibilmente più elevati. Queste differenze sono in parte riconducibili al fatto che le prestazioni mediche sono concentrate a livello geografico e i relativi costi sono attribuiti statisticamente soprattutto ai Comuni in cui hanno sede i fornitori di prestazioni.

Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

• Come valuta gli effetti del congelamento di fatto delle regioni di premio determinato dalla mozione 18.3713 sul rispetto del principio di causalità nella fissazione dei premi?

• È a conoscenza di casi in cui l’attuale suddivisione porta a risultati difficilmente comprensibili a causa di trasferimenti dei costi, modifiche delle strutture assistenziali o sviluppi demografici?

• Come valuta l’incidenza dei cosiddetti «effetti di spillover», a seguito dei quali la popolazione dei Comuni circostanti utilizza l’infrastruttura medica dei Comuni centrali, ma i costi sono attribuiti prevalentemente ai Comuni in cui hanno sede le strutture?

• Ritiene possibile apportare correttivi mirati nell’ambito del diritto vigente o mediante adeguamenti delle basi legali laddove, come pare manifestamente essere il caso, l’attuale suddivisione non corrisponda più alle effettive strutture assistenziali e dei costi?

• È disposto a valutare gli effetti del sistema vigente sull’equità dei premi ed eventualmente a indicare al Parlamento opzioni di intervento?

1. Il Consiglio federale ribadisce la posizione che aveva sostenuto durante i dibattiti parlamentari sulla mozione 18.3713 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) «Mantenere l’attuale definizione delle regioni di premio», ovvero che un congelamento della delimitazione delle regioni di premio comporterebbe il rischio di un divario sempre maggiore tra i premi e i costi effettivi, e che future modifiche, seppure oggettivamente giustificate, sarebbero più difficili da attuare.

2 e 4. L’articolo 61 capoverso 2bis della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede che gli assicuratori possono graduare i premi in funzione delle regioni, fermo restando che le differenze tra i premi devono corrispondere alle differenze tra i costi delle varie regioni. L’attuale suddivisione delle regioni di premio non rispecchia più adeguatamente le reali differenze di costi tra i Comuni, il che può dare luogo a risultati difficilmente comprensibili. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha rilevato in particolare che, in alcuni Cantoni, le regioni urbane sovvenzionano strutturalmente quelle rurali, generando un effetto di ridistribuzione che non si basa strettamente sui costi effettivi.

Proprio questa constatazione aveva indotto il DFI a elaborare, tra il 2012 e il 2017, progetti di revisione della definizione delle regioni di premio (www.fedlex.admin.ch > procedure di consultazione > procedure di consultazione concluse > 2016). Tali proposte sono tuttavia state respinte dal Parlamento, il quale ha accolto la mozione 18.3713 che chiedeva di mantenere la definizione esistente. Pertanto, le regioni di premio stabilite all’articolo 1 dell’ordinanza del DFI sulle regioni di premio (RS 832.106) devono rimanere fondamentalmente invariate.

Ciò non esclude tuttavia la possibilità di effettuare adeguamenti mirati. Da un lato, il DFI ha modificato l’ordinanza del DFI sulle regioni di premio al fine di differenziare gli sconti massimi per Cantone, conformemente al requisito previsto dalla LAMal, secondo cui le differenze tra i premi devono corrispondere alle differenze tra i costi reali; il DFI verifica periodicamente l’adeguatezza delle aliquote applicate. Dall’altro, l’articolo 91b capoverso 1 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102)) permette ai Cantoni di proporre una modifica o una riduzione delle regioni di premio per il rispettivo territorio, offrendo in tal modo uno strumento correttivo a livello cantonale.

3. Poiché per il calcolo dei costi è determinante il luogo di domicilio dell’assicurato e non il luogo in cui è stata fornita la prestazione, in linea di principio non dovrebbe verificarsi un effetto di spillover in senso stretto, per cui i costi generati dai pazienti domiciliati nei Comuni limitrofi sarebbero imputati al Comune polo.

La letteratura in materia di economia sanitaria documenta una correlazione tra la densità dei fornitori di prestazioni sanitarie in una regione e il volume delle prestazioni fruite da ciascun paziente, fenomeno definito «domanda indotta dall’offerta». Questo effetto potrebbe spiegare in parte le differenze di premio tra Comuni limitrofi, che non riflettono necessariamente differenze nei bisogni sanitari sottostanti. Il Consiglio federale rileva tuttavia che l’esistenza e l’entità di tale fenomeno rimangono difficili da accertare sul piano empirico.

5. Una revisione completa della definizione delle regioni di premio non sarebbe attuabile a breve termine. Richiederebbe infatti l’analisi di un considerevole volume di dati a livello comunale, un processo lungo e oneroso in termini di risorse. Il Consiglio federale fa presente che è comunque possibile apportare adeguamenti mirati senza dover procedere a una revisione globale: come spiegato nella risposta alle domande 2 e 4, secondo l’articolo 91b capoverso 1 OAMal i Cantoni possono proporre una modifica o una riduzione delle regioni di premio per il rispettivo territorio.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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