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Parlamento / Oggetti / 26.4023

26.4023InterpellanzaEDIpendente

Obbligo di caratterizzazione del foie gras

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (09.09.2026)

EconomiaAmbiente

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Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

In un documento (FAQ – Obbligo di dichiarazione dei metodi di produzione dolorosi..., pag. 6), che risponde a numerose domande sul foie gras, figura una tabella da cui emerge che diversi prodotti a base di foie gras non sono soggetti all’obbligo di caratterizzazione.

Nello specifico sono: il foie gras, il paté di foie gras e la mousse di foie gras.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Sebbene si distinguano per le loro diverse forme di lavorazione, tutti questi prodotti sono comunque a base di fegato d’oca, oppure no?

2. Per quale motivo, quindi, sono esclusi dall’obbligo di caratterizzazione?

3. Per quale motivo anche il «fegato d’oca proveniente da animali non ingozzati» non è soggetto all’obbligo di caratterizzazione?

4. Un’applicazione più estesa dell’obbligo di caratterizzazione non contribuirebbe a garantire una maggiore trasparenza per le consumatrici e i consumatori?

1., 2. e 4. Sono soggetti all’obbligo di caratterizzazione il foie gras, il magret e il confit, interi o in pezzi, freschi o trasformati (all. 2 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso [ODerr; RS 817.02]). I paté, le terrine e i prodotti simili contenenti foie gras non rientrano quindi nell’obbligo di caratterizzazione, poiché non si tratta più di foie gras «intero o in pezzi». I criteri «intero o in pezzi, fresco o trasformato» sono definiti in tal modo anche per gli altri obblighi di caratterizzazione relativi alla carne di cui all’allegato 2 ODerr.

Le derrate alimentari sono spesso costituite da diversi ingredienti mescolati tra loro, dai quali non è possibile dedurre esattamente come siano stati prodotti (ad es. metodi di produzione dolorosi senza anestesia). Ciò rende difficile un controllo affidabile da parte delle autorità di esecuzione. Inoltre, per le aziende, garantire un flusso informativo completo per la corretta caratterizzazione di tali derrate alimentari lungo l’intera filiera agroalimentare fino al prodotto finale composto comporta un onere sproporzionato. Alla luce dei principi di controllabilità e proporzionalità, l’obbligo di caratterizzazione della carne previsto dall’allegato 2 ODerr è stato limitato alla carne «intera o in pezzi, fresca o trasformata».

Per quanto riguarda i paté, le terrine e gli altri prodotti simili contenenti foie gras, la situazione è leggermente diversa in termini di controllabilità e proporzionalità, poiché il foie gras utilizzato a tal fine viene sempre ottenuto mediante alimentazione forzata. In questo ambito, l’onere di verifica richiesto alle autorità competenti e alle aziende è contenuto. Il Consiglio federale è pertanto disposto a valutare un’estensione dell’obbligo di dichiarazione alle derrate alimentari contenenti foie gras, magret e confit.

3. L’obbligo di caratterizzazione vigente mira a informare le consumatrici e i consumatori sui prodotti provenienti da animali sottoposti ad alimentazione forzata. I fegati di oca e di anatra provenienti da animali non ingozzati non rientrano invece nell’obbligo di dichiarazione, poiché per la loro produzione non si ricorre all’alimentazione forzata.

Un’estensione dell’obbligo di caratterizzazione ai prodotti provenienti da anatre e oche non ingozzate non sarebbe compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera (diritto dell’OMC). L’obbligo di caratterizzazione è applicabile soltanto ai prodotti ottenuti con metodi di produzione che violino in modo evidente la morale pubblica o che mettano palesemente a rischio la vita o la salute degli esseri umani e degli animali. Nei prodotti di origine animale può sussistere una violazione della morale pubblica qualora, nel corso della produzione, vengano violati i principi guida dell’Organizzazione mondiale della sanità animale, ovvero qualora il benessere degli animali venga gravemente compromesso. Tale violazione non sussiste nel caso di anatre e oche non ingozzate.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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