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Parlamento / Oggetti / 26.4032

26.4032MozioneEDIpendente

Un quadro giuridico chiaro per l'allevamento dei vitelli con la madre o una vacca nutrice nella produzione lattiera

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

AmbienteAgricoltura

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA) come segue.

Art. 32 cpv. 1bis (nuovo) ODOA: Il «latte proveniente dall’allevamento dei vitelli con la madre» è latte che proviene da un sistema di allevamento in cui tutti i vitelli di un’azienda agricola soddisfano il proprio fabbisogno giornaliero di latte direttamente dalla mammella della madre per almeno tre mesi dopo la nascita. Se i vitelli di età inferiore ai tre mesi vengono allattati da una vacca nutrice, si parla di «allevamento dei vitelli con una vacca nutrice».

Art. 36 cpv. 5 (nuovo) ODOA: I termini «allevamento dei vitelli con la madre» o «allevamento dei vitelli con una vacca nutrice» possono essere utilizzati a fini pubblicitari esclusivamente se il latte proviene da una produzione lattiera che rispetta le condizioni di cui all’articolo 32 capoverso 1bis.

Art. 41 cpv. 7 (nuovo) ODOA: L’articolo 36 capoverso 5 ODOA si applica per analogia alla pubblicità per i prodotti a base di latte.

Nella produzione lattiera, i termini «allevamento dei vitelli con la madre» e di «allevamento dei vitelli con una vacca nutrice» non sono attualmente definiti giuridicamente, motivo per cui sono talvolta utilizzati per indicare forme di allevamento molto diverse tra loro. Questa situazione induce in errore i consumatori e comporta svantaggi competitivi per le aziende agricole che si impegnano a fornire tali prestazioni in materia di benessere degli animali.

Secondo l’attuale quadro normativo, determinati prodotti possono essere commercializzati con la denominazione «allevamento con la madre», nonostante i vitelli non possano succhiare il latte per un periodo sufficientemente lungo né beneficiare di un contatto effettivo con la madre. L’introduzione di una definizione giuridica chiara garantisce che soltanto le aziende agricole che soddisfano i criteri fondamentali possano avvalersi di tali denominazioni.

L’adattamento dell’ODOA si giustifica inoltre dal punto di vista della politica agricola. Promuove sistemi di produzione innovativi e rispettosi degli animali, rafforza le prospettive economiche delle aziende agricole che investono in forme di allevamento vicine alla natura e previene distorsioni della concorrenza.

Le nuove disposizioni proposte per l’ODOA definiscono un quadro chiaro, verificabile e adeguato alla pratica per l’utilizzo dei termini «allevamento con la madre» e «allevamento con una vacca nutrice» e garantiscono la certezza del diritto.

In adempimento della mozione Munz 18.3849 «Commercializzare il latte delle mucche che allattano», il 1° luglio 2020 sono state risolte le incertezze giuridiche relative alla pratica dell’allevamento dei vitelli con la madre presenti in diverse ordinanze della legislazione sulle derrate alimentari. Da allora, per quanto riguarda il latte destinato alla produzione alimentare, l’allattamento da parte della madre o di una vacca nutrice, associato alla mungitura precedente o successiva, è legalmente consentito.

La legislazione alimentare ha lo scopo di proteggere i consumatori dai rischi per la salute e dagli inganni, nonché di garantire un’informazione trasparente. Nel contesto della protezione dagli inganni vengono stabiliti a tal fine requisiti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione adeguata e veritiera delle derrate alimentari. Vengono così definite disposizioni concrete per determinate categorie alimentari (ad es. burro o yogurt) e per la loro caratterizzazione. La legislazione alimentare non contiene invece nessuna disposizione relativa a ulteriori indicazioni sui processi di produzione, quali la produzione biologica.

Le caratteristiche del latte e i rischi ad esso associati sono, in linea di principio, indipendenti dalla forma di detenzione degli animali in lattazione. Non sarebbe quindi opportuno inserire nel diritto alimentare la definizione dell’allevamento dei vitelli con la madre o una vacca nutrice.

Non spetta inoltre al legislatore disciplinare in dettaglio ogni forma di commercializzazione. È invece opportuno che, nell’ambito del quadro normativo vigente, agli operatori del mercato rimanga un margine di manovra sufficiente per sviluppare, sotto la propria responsabilità, soluzioni trasparenti e non ingannevoli, ad esempio sotto forma di marchi privati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.