I contenuti sono tradotti automaticamente dal tedesco e non sono stati verificati; fa fede l’originale tedesco. Le citazioni delle fonti sono riportate nella lingua originale.

Parlamento / Oggetti / 26.4049

26.4049MozioneEDIpendente

Riportare l'Isos alla sua funzione originaria

depositato il 22.06.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiPianificato nel Consiglio degli Stati (10.09.2026)

CulturaPianificazione territoriale e alloggi

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di riportare l’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) al suo significato normativo originario presentando un disegno di modifica delle basi legali determinanti.

Devono essere specificati in particolare i due punti seguenti:

• si deve sancire che gli oggetti inventariati nell’ISOS sono considerati piani settoriali secondo l’articolo 13 LPT soltanto se la popolazione – e in particolare i proprietari interessati – è stata informata e ha potuto partecipare conformemente a quanto prescritto dall’articolo 4 LPT;

• l’applicazione diretta del concetto di «compiti della Confederazione» deve essere limitata in modo univoco ed esclusivo ai casi in cui la Confederazione o sue unità rese autonome sono committenti (art. 2 cpv. 1 lett. a LPN).

Una minoranza della Commissione (Crevoisier Crelier, Graf Maya) propone di respingere la mozione.

Nell’ambito della protezione dei monumenti storici, del paesaggio e degli insediamenti si distingue di principio tra oggetti da proteggere e insediamenti protetti.

Agli articoli 5 e seguenti della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) si parla di oggetti. La Confederazione deve continuare a stabilire quali sono gli edifici, gli impianti e i siti archeologici di importanza nazionale. Il relativo inventario funge da base per il calcolo dei contributi federali accordati conformemente all’articolo 13 LPN. Con la presente mozione non si chiede – esplicitamente – di apportare modifiche agli oggetti da proteggere, ma s’intende limitare il forte aumento dei casi di applicazione dell’Inventario federale degli insediamenti da proteggere d’importanza nazionale (ISOS).

L’ISOS non prende in considerazione singoli edifici ma agglomerati nel loro insieme, tenendo conto di strade, piazze, giardini e altre superfici verdi nonché della relazione tra l’edificazione e il paesaggio. Il perimetro d’azione di questo strumento è dunque per definizione molto ampio.

Anche se, in teoria, l’ISOS non è né una misura assoluta di protezione né un piano e funge soltanto da base decisionale, le sue ripercussioni nella pratica, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale (obbligo di presa in considerazione conformemente alla DTF 135 II 209 e applicazione diretta in presenza di compiti della Confederazione), sono di vasta portata e conferiscono alla Confederazione molte competenze che non erano state originariamente pensate in tal modo.

In particolare, risulta importuno il fatto che i proprietari non sono interpellati nell’ambito della procedura di elaborazione ed esame dell’ISOS poiché non si tratta di un piano settoriale o di utilizzazione. Questo modo di procedere non considera né la giurisprudenza del Tribunale federale né l’importanza concreta dell’ISOS per la (successiva) pianificazione di utilizzazione. È quindi urgente chiarire questo aspetto.

Un ulteriore problema è rappresentato dalla cosiddetta applicazione diretta. Ad esempio, ad oggi, i tre quarti del territorio della città di Zurigo sono soggetti a obiettivi di protezione dell’ISOS poiché, secondo la giurisprudenza più recente, l’ISOS è direttamente applicabile quando una domanda di costruzione tocca un «compito della Confederazione» (ad es. le acque sotterranee). Questa evoluzione paralizza l’attività edilizia e causa notevoli complicazioni a livello amministrativo: in un numero sempre maggiore di domande di costruzione si devono coinvolgere anche gli uffici federali.

Questo problema riguarda ormai tutti i Cantoni, è pertanto assolutamente necessario agire con urgenza. La Confederazione intende trovare una soluzione alle questioni più gravi concernenti l’applicazione diretta con modifiche di ordinanza, dopo averne discusso con gli interessati nell’ambito di una tavola rotonda. Questo approccio è di principio positivo, ma insufficiente. Ci si chiede inoltre se sia effettivamente eseguibile a livello giudiziario.

L’applicazione diretta dell’ISOS deve essere limitata ai casi in cui la Confederazione o sue unità rese autonome sono committenti. A pagina 16 del rapporto concernente la tavola rotonda del 26 giugno 2025 si afferma, a ragione, che «la portata dei compiti della Confederazione non è chiara»; un chiarimento efficace e sicuro dal punto di vista giuridico è in ultimo possibile solo con una modifica della legge.

L’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP), l’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) e l’Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS) servono a rilevare su basi scientifiche paesaggi, monumenti naturali, insediamenti e vie di comunicazione storiche che, in virtù delle loro elevate qualità, sono considerati d’importanza nazionale. Sebbene il loro scopo e il loro contenuto essenziale siano rimasti sostanzialmente invariati, il Consiglio federale ritiene necessario intervenire sull’applicazione dell’ISOS. Per questo motivo il 26 settembre 2025 ha posto in consultazione una modifica dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS; RS 451.12) e dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Queste modifiche godono del sostegno del settore pubblico, del settore privato e della società civile e hanno riscosso pareri favorevoli nell’ambito della consultazione. Prima di valutare ulteriori adeguamenti è opportuno attendere gli effetti dell’attuale revisione dell’OISOS e dell’OPT. La ripartizione dei compiti nella tutela del patrimonio culturale e dei monumenti storici è inoltre oggetto di esame nell’ambito dell’attuale progetto «Dissociazione 27». Entro la fine del 2027 dovrebbero essere disponibili le proposte di ottimizzazione di questa ripartizione. Il Consiglio federale ritiene pertanto che sia prematuro procedere a un’ulteriore modifica delle basi legali.

In concreto, il Consiglio federale risponde come segue ai due punti sollevati dalla mozione:

• Gli inventari federali di cui all’articolo 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) non sono né piani settoriali né piani d’utilizzazione ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 13 e dell’articolo 14 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Gli inventari sono messi in vigore dal Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni (art. 5 cpv. 1 LPN). Questi ultimi provvedono affinché il pubblico sia coinvolto in maniera adeguata nella consultazione (v. ad es. art. 4 cpv. 2 OISOS). In linea di principio, i Cantoni hanno la libertà di stabilire la procedura e di decidere quali organizzazioni e persone coinvolgere. Nell’ambito della revisione dell’ISOS, già oggi i Cantoni provvedono a coinvolgere i Comuni e altri soggetti. I proprietari non vengono interpellati individualmente. Gli inventari federali costituiscono la base per la successiva ponderazione degli interessi nell’ambito della procedura di pianificazione o di autorizzazione edilizia. I proprietari interessati hanno il diritto di partecipare a queste procedure, nonché di presentare un’opposizione o un ricorso. Il Consiglio federale è favorevole a una maggiore partecipazione della popolazione su questioni legate alla protezione degli insediamenti. Nel rapporto in adempimento del postulato 25.4401 della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) saranno già valutate le possibilità e le varianti future per coinvolgere maggiormente la popolazione.

• La mozione, che avrebbe anche forti ripercussioni sull’IFP e l’IVS, chiede misure che comporterebbero una notevole riduzione dei compiti della Confederazione e che, di conseguenza, porterebbero a una limitazione sproporzionata delle disposizioni vigenti in materia di protezione della natura e del paesaggio. La sua attuazione solleverebbe inoltre questioni di natura costituzionale. La revisione in corso dell’OISOS e dell’OPT mira già a limitare la portata della giurisprudenza del Tribunale federale in materia per semplificare e accelerare l’esame di progetti di pianificazione e costruzione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.