Parlamento / Oggetti / 26.4061
Rafforzare la produzione svizzera di prodotti da panetteria
depositato il 10.08.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiNella Commissione del Consiglio nazionale (14.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 14.09.2026Consiglio degli StatiAdozione
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di rafforzare in maniera efficace l’intera catena di creazione del valore aggiunto di cereali panificabili – dalla produzione alla vendita – principalmente allo scopo di garantire in modo sostenibile e stabile la sicurezza dell’approvvigionamento di cereali panificabili, farina e prodotti da forno svizzeri. In questo contesto procede a ottimizzazioni della procedura di ripartizione del contingente in base all’ordine di entrata delle domande. Esamina inoltre la possibilità di assoggettare i prodotti del capitolo 19 della tariffa doganale all’obbligo contributivo al fondo di garanzia e di collegarli a una prestazione nazionale.
Parere del Consiglio federale
Quando un prodotto è assoggettato a un contingente tariffario all’importazione si applica un metodo di ripartizione. Tra i prodotti citati, solo i cereali panificabili rientrano in una categoria di questo tipo. Il Consiglio federale rimanda pertanto alla propria risposta alla mozione 26.4060.
La scorta obbligatoria serve a garantire l’approvvigionamento del Paese di di beni di prima necessità in caso di grave penuria. Si basa principalmente sullo stoccaggio di prodotti essenziali a lunga conservazione, immagazzinabili per periodi prolungati e trasformabili secondo le necessità. I cereali panificabili soddisfano questi criteri e rientrano già nelle scorte obbligatorie. Invece i prodotti del capitolo 19, come il pane o altri prodotti da forno, sono prodotti trasformati che non si prestano allo stoccaggio strategico. Per il grano tenero e i cereali panificabili, le scorte obbligatorie corrispondono a quattro mesi di consumo medio in Svizzera. Il Consiglio federale ritiene quindi che la sicurezza dell’approvvigionamento della Svizzera in cereali panificabili sia sufficientemente garantita.
Inoltre, i fondi di garanzia che un settore economico costituisce su base volontaria servono esclusivamente a coprire i costi di stoccaggio legati alle scorte obbligatorie e a compensare le fluttuazioni dei prezzi dei prodotti assoggettati alle scorte obbligatorie. Non si tratta di strumenti finanziari destinati a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento.
Infine, la protezione doganale applicata dalla Svizzera a favore dei suoi partner di libero scambio, tra cui l’Unione europea (UE), non risentirebbe dell’introduzione di un contributo al fondo di garanzia per i prodotti del capitolo 19. Infatti, i contributi al fondo di garanzia costituiscono dazi all’importazione che rientrano negli impegni tariffari della Svizzera nell’ambito dei suoi accordi di libero scambio e dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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