Parlamento / Oggetti / 26.410
Assoggettare le piattaforme di commercio elettronico alla LPAmb
depositato il 18.03.2026 nella Sessione primaverile 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (17.06.2026)
- LegislazioneAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa parlamentare: un progetto di atto elaborato dal Parlamento stesso.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 17.06.2026CommissioneRitirato
Testo depositato
Il campo d’applicazione degli articoli 32abis e seguenti della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) va esteso alle piattaforme elettroniche (secondo l’art. 20a LIVA):
• 32abis cpv. 1: Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori, le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea e i gestori esteri di piattaforme elettroniche che mettono in commercio o per il cui tramite sono messi in commercio prodotti che, […].
• 32abis cpv. 1ter (nuovo): È considerato gestore di una piattaforma elettronica chi gestisce una piattaforma secondo l’articolo 20a della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto.
• 32ater cpv. 1: Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori, le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea e i gestori esteri di piattaforme elettroniche che mettono in commercio o per il cui tramite sono messi in commercio prodotti che, […].
• 32ater cpv. 4: L’organizzazione settoriale secondo il capoverso 1 offre le proprie prestazioni ai fabbricanti, agli importatori, alle imprese estere di vendita per corrispondenza in linea e ai gestori esteri di piattaforme elettroniche che, […].
• 32aquater: Il Consiglio federale prende misure per garantire che le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea e le piattaforme elettroniche estere adempiano i propri obblighi fiscali, segnatamente introducendo l’obbligo di designare un rappresentante in Svizzera. Tiene conto degli impegni internazionali contratti della Svizzera.
• Art. 32asexies: Abrogato
• Art. 32asepties cpv. 4: Abrogato
Motivazione
Con la revisione parziale della LPAmb finalizzata al rafforzamento dell’economia circolare (20.433) al Consiglio federale è stata attribuita la competenza di obbligare i fabbricanti, gli importatori e le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea che mettono in commercio prodotti in Svizzera i quali, dopo l’uso, diventano rifiuti e devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere riciclati, a versare un contributo di riciclaggio anticipato a un’organizzazione privata incaricata dalla Confederazione. Il contributo è impiegato per finanziare lo smaltimento dei rifiuti.
Piattaforme estere di commercio elettronico come Temu e Shein, che si considerano semplici intermediari per la vendita di tali prodotti, hanno conquistato una fetta importante del mercato svizzero. Nel 2025, la sola Temu ha realizzato una cifra d’affari stimata a oltre 1 miliardo di franchi. È dunque tanto più sconcertante il fatto che tali piattaforme non rientrino nell’attuale campo di applicazione della LPAmb. Si rende pertanto necessario modificare tale legge affinché sia esteso anche ad esse l’obbligo di versare i contributi per il riciclaggio e lo smaltimento.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
