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Parlamento / Oggetti / 26.416

26.416Iniziativa parlamentareParlpendente

Consentire la notificazione orale delle sentenze in caso di ricorsi manifestamente infondati

depositato il 20.03.2026 nella Sessione primaverile 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleAssegnato alla commissione competente (07.05.2026)

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  • LegislazioneAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa parlamentare: un progetto di atto elaborato dal Parlamento stesso.

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Art. 111abis cpv. 4 e 5 LAsi

2. Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo

Art. 111abis cpv. 4 (nuovo) 4 Nella procedura di ricorso contro tutte le altre decisioni in materia d’asilo, la sentenza può essere notificata oralmente in caso di ricorsi manifestamente infondati. In tale occasione, alla persona interessata viene consegnato per iscritto il dispositivo della sentenza; i motivi essenziali della decisione vengono illustrati oralmente.

Art. 111abis cpv. 5 (nuovo) 5 Entro 10 giorni dalla notificazione orale della sentenza di cui al capoverso 4, le parti possono richiedere il testo integrale della sentenza dietro pagamento di una tassa supplementare. Ciò non ne sospende la forza esecutiva.

La possibilità di notificare la sentenza oralmente in caso di ricorsi manifestamente infondati aumenta l'efficienza dell'amministrazione della giustizia in materia di asilo. In particolare, si impedisce che l'esecuzione subisca ritardi solo perché il testo scritto della sentenza non è ancora disponibile. Tali ritardi sono in contrasto con l'obiettivo politico di accelerare le procedure di asilo. Poiché in questi casi il Tribunale amministrativo federale decide in ultima istanza, l'esecuzione senza una motivazione scritta completa non è in linea di principio problematica. Sono fatti salvi quei rari casi in cui una sentenza del Tribunale amministrativo federale viene impugnata dinanzi a istanze internazionali quali la Corte europea dei diritti dell'uomo o gli organi delle Nazioni Unite.

L'articolo 111abis LAsi disciplina attualmente la procedura di ricorso contro le decisioni emesse nell'ambito della procedura accelerata e della procedura di Dublino. Già in base alla normativa vigente, in questi procedimenti, in caso di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito la sentenza può essere notificata oralmente. Con la presente modifica si intende estendere tale possibilità ai ricorsi manifestamente infondati contro tutte le altre decisioni in materia di asilo, in particolare alle decisioni di non entrata nel merito, ai rigetti e ad altre decisioni relative a tutti i tipi di procedura, ovvero alla procedura accelerata, alla procedura estesa e alla procedura di Dublino.

Il capoverso 5 garantisce che il testo integrale scritto della sentenza possa essere richiesto solo dietro pagamento di una tassa supplementare. In tal modo si evita che, in casi chiari, vengano richieste sistematicamente motivazioni scritte dettagliate, sebbene ciò non sia necessario ai fini dell'esecuzione.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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