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Obbligo di comunicazione dei prezzi per i fornitori di carburante
depositato il 17.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleAssegnato alla commissione competente (26.08.2026)
- LegislazioneAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa parlamentare: un progetto di atto elaborato dal Parlamento stesso.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
La legge federale contro la concorrenza sleale deve essere modificata in modo tale che i gestori delle stazioni di servizio siano tenuti a comunicare a un ente designato dalla Confederazione i prezzi dei carburanti almeno quattro volte alla settimana e ogni volta in caso di adeguamento significativo dei prezzi. Inoltre i dati relativi ai prezzi devono essere messi a disposizione del pubblico in modo adeguato sotto forma di «open data».
Motivazione
Il mercato dei carburanti è caratterizzato da alcune particolarità. Da un lato, i diversi generi di carburante rientrano fra i cosiddetti beni omogenei: non presentano differenze in termini di qualità o altre caratteristiche. D'altra parte i consumatori non possono confrontare facilmente i prezzi dei vari punti di vendita, poiché gli unici prezzi ufficiali sono quelli esposti nelle stazioni di servizio. Per poter effettuare un confronto, il consumatore dovrebbe quindi percorrere diversi chilometri – consumando così ancora più carburante. Questa mancanza di trasparenza penalizza in particolare la popolazione delle regioni periferiche e montane, dove i punti di acquisto alternativi sono spesso molto lontani. Anche lungo la rete autostradale per motivi pratici è impossibile confrontare i prezzi prima dell’acquisto.
Per consentire il confronto dei prezzi e far sì che il mercato e la concorrenza possano funzionare in modo ottimale, è necessaria una maggiore trasparenza. Una semplice comunicazione dei prezzi a un ente designato dalla Confederazione potrebbe avvenire in modo automatico e senza burocrazia a intervalli prestabiliti, ad esempio una volta al giorno o quando una variazione di prezzo supera i 3 centesimi per litro.
La presente iniziativa, a differenza di precedenti interventi parlamentari, non esige che la Confederazione gestisca un’applicazione o un portale con i dati in questione. I prezzi registrati in base all'obbligo di comunicazione, o eventualmente i prezzi più bassi rilevati in ogni regione, dovrebbero essere messi a disposizione online esclusivamente sotto forma di open data interoperabili. Lo sviluppo di strumenti di confronto adeguati sotto forma di siti web o applicazioni sulla base dei dati (affidabili) rilevati verrebbe quindi lasciato, anche in questo settore, agli operatori del mercato e alla loro creatività .
Molti Paesi limitrofi, tra cui Germania, Austria e Italia, prevedono già un obbligo di comunicazione dei prezzi per i venditori di carburante.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
