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Parlamento / Oggetti / 26.4306

26.4306InterpellanzaEJPDpendente

Nessun aggiramento della politica delle sanzioni per il tramite dell’assistenza giudiziaria

depositato il 29.09.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (29.09.2026)

GiustiziaDiritto internazionaleDiritti umani

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Considerata la tendenza di alcuni Stati a utilizzare lo strumento dell'assistenza giudiziaria nel tentativo di far applicare sanzioni da loro decretate, ma non riprese dalla Svizzera, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

• In che modo il Consiglio federale si assicura che tali misure nazionali non vengano di fatto importate in Svizzera per il tramite di domande di assistenza giudiziaria, producendo in tal modo effetti che le autorità politiche del nostro Paese hanno deciso di non riprendere?

• Quali requisiti esige l’Esecutivo, in contesti analoghi, a tutela dello Stato di diritto, della garanzia della proprietà, della presunzione d’innocenza e dell’ordine pubblico svizzero, in particolare qualora le norme estere in materia probatoria comportino, di fatto, un’inversione dell’onere della prova?

• Per quali motivi un ministero pubblico cantonale potrebbe dare seguito a una domanda estera di assistenza giudiziaria volta a dare esecuzione a misure adottate da uno Stato terzo che esulano dal quadro sanzionatorio stabilito politicamente dalla Svizzera? Quali provvedimenti ha adottato o intende adottare il Consiglio federale per prevenire simili situazioni?

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.10.2026. Dati grezzi

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