Parlamento / Oggetti / 26.4314
Agire ora: criteri per le autorizzazioni eccezionali previste all’articolo 5 LArm
depositato il 29.09.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (29.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali affinché le autorizzazioni eccezionali previste all’articolo 5 della legge sulle armi (LArm) siano rilasciate secondo criteri uniformi, chiari e più restrittivi, salvaguardandone il carattere eccezionale.
Motivazione
La legge sulle armi consente l’acquisto e il possesso di armi vietate solo in via eccezionale e a determinate condizioni. Negli ultimi sette anni, nel Cantone di Zurigo sono state rilasciate quasi 20 000 autorizzazioni eccezionali per armi vietate, nel Cantone di Turgovia se ne contano ben 5300 e nel Cantone di Argovia oltre 6000. Nello stesso periodo, sono state rilasciate quasi 1900 autorizzazioni eccezionali nel Cantone di Basilea Campagna e quasi 1300 nel Cantone di Ginevra, mentre nel Cantone del Vallese se ne registrano quasi 400 per l’anno in corso. Questi dati sollevano interrogativi sulla conformità dell’attuale prassi autorizzativa rispetto al carattere eccezionale previsto dal legislatore.
Un regime autorizzativo rigoroso e restrittivo riveste fondamentale importanza, in particolare alla luce dei casi in cui l'uso di armi ha causato decessi o esposto persone a grave pericolo. È pertanto indispensabile garantire che il rilascio di un’autorizzazione eccezionale sia subordinato a una previa e adeguata verifica della necessità, dell'adempimento dei requisiti legali e dell’assenza di rischi.
Il Consiglio federale è invitato a definire criteri e strumenti idonei a garantire un esame accurato, uniforme e coerente e a impedire un rilascio sistematico o troppo generoso delle autorizzazioni eccezionali. Si chiede anche di verificare l’opportunità di un riesame periodico di tali criteri.
L’esecuzione resterà di competenza dei Cantoni. Tuttavia, le considerevoli differenze riscontrate nella tenuta dei registri cantonali ostacolano una visione d’insieme a livello nazionale e rendono difficile un’analisi statistica. Il Consiglio federale è pertanto esortato a chiarire le misure necessarie per uniformare la tenuta dei registri e dei dati da parte dei Cantoni.
L’obiettivo è un proporzionato inasprimento della prassi autorizzativa, volto a rafforzare la sicurezza pubblica senza intralciare inutilmente le eccezioni giustificate.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.10.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
