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26.4333InterpellanzaEJPDpendente

Agenti di IA: chi è responsabile e chi filtra il nostro accesso ai mercati?

depositato il 30.09.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (30.09.2026)

Diritto generaleEconomiaMedia e comunicazioneScienza e ricerca

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In un futuro prossimo non prenoteremo più un biglietto del treno: sarà un agente di IA a selezionarlo e pagarlo per nostro conto. Aziende come Alibaba in Cina o Google negli Stati Uniti offrono già la possibilità di effettuare acquisti tramite un agente. Muse, lanciato da Meta l’8 settembre 2026 negli Stati Uniti, si spinge oltre: opera su WhatsApp – un’applicazione che utilizziamo quotidianamente – senza la necessità di nuove applicazioni. Presto integrato negli occhiali di Meta, questo sistema potrebbe essere introdotto anche in Svizzera. L’agente si integra in strumenti a noi familiari. Più gli deleghiamo le decisioni, più rischiamo di dipendere dalle sue scelte ignorandone i criteri guida.

Un agente di IA che opera per nostro conto assume un ruolo di intermediario. Meta ha già annunciato l’intenzione di riscuotere una commissione sulle transazioni, senza tuttavia specificarne l’aliquota né i criteri di classificazione. Il diritto svizzero obbliga tuttavia il mandatario ad agire fedelmente per conto del proprio mandante e il consulente finanziario a informare il proprio cliente sui compensi ricevuti da terzi. Quali obblighi sussistono per il gestore di un agente automatizzato?

Gli agenti più diffusi sono controllati da una manciata di grandi gruppi, onnipresenti. Potrebbero diventare l’unica porta d’accesso ai mercati, scegliendo le offerte visibili all’utente: una preoccupante concentrazione del potere economico. Il rischio è reale: Meta ha bloccato WhatsApp per gli assistenti di IA concorrenti, spingendo nel giugno 2026 Bruxelles a ordinargli, a titolo provvisorio, di sbloccarlo nuovamente.

Secondo la risposta del Consiglio federale all’interpellanza 26.3878, la legge sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca disciplinerà la diffusione di contenuti: di conseguenza, gli agenti che effettuano acquisti ricadranno principalmente nel campo d’applicazione della normativa sull’IA.

• Quale quadro normativo si applica al gestore di un agente di IA che agisce per conto dell’utente: il diritto del mandato, la legge federale contro la concorrenza sleale o altre norme? Il gestore ha l’obbligo di agire nell’interesse dell’utente e di rivelare le proprie commissioni nonché i criteri di classificazione delle offerte? Il Consiglio federale intende integrare in tal senso la futura normativa sull’IA?

• Chi risponde degli atti giuridici compiuti da un agente di IA, in particolare in caso di errore, di superamento delle istruzioni o di utilizzo da parte di un minore? In quali casi un acquisto errato effettuato da un agente può essere annullato? Esiste un diritto di recesso?

• In assenza di un equivalente svizzero del Digital Markets Act, il diritto dei cartelli permette di intervenire tempestivamente nei confronti dei «portieri digitali», ad esempio quando un servizio di messaggeria come WhatsApp esclude gli agenti di IA concorrenti?

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.10.2026. Dati grezzi

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