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Detenzione di armi. Riprendere il meccanismo di comunicazione previsto dall’AI per la capacità di condurre
depositato il 30.09.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (30.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica della LAI che trasponga nel settore delle armi il meccanismo dell’articolo 66c LAI:
• se ha seri motivi di pensare che l’assicurato non abbia la capacità fisica o psichica necessaria per detenere un’arma senza mettere a repentaglio la sua persona o quella altrui, l’ufficio AI può comunicare all’autorità cantonale competente l’identità dell’assicurato;
• ne informa la persona interessata;
• in singoli casi, consegna su richiesta all’autorità cantonale la documentazione pertinente;
• l’autorità cantonale verifica l’esistenza di un permesso o di una detenzione registrata e valuta le misure da adottare secondo gli articoli 8 capoverso 2 e 31 LArm; le segnalazioni senza corrispondenza vengono archiviate senza darvi seguito.
Motivazione
Dal 2012 un ufficio AI che nutre dubbi sulla capacità di un assicurato di condurre con sicurezza un veicolo o un natante può comunicare all’autorità cantonale competente l’identità dell’assicurato. Il legislatore ha ritenuto che il segreto d’ufficio non dovesse avere la priorità sulla sicurezza altrui, purché il pregiudizio resti minimo.
La detenzione di un’arma pone la stessa questione, con un potenziale di danno più elevato. Si obietterà che l’articolo 30b LArm permette già una tale comunicazione. Tuttavia, esso conferisce un diritto a una persona fisica, non una competenza a un’istituzione: il collaboratore decide da solo, senza alcuna procedura né convalida, assumendo da solo il rischio penale derivante da un’eventuale valutazione errata della situazione. Niente obbliga l’ufficio a esaminare la questione, niente definisce il contenuto della comunicazione, niente garantisce l’informazione della persona interessata, niente impone un seguito all’autorità destinataria. Il risultato è noto: questa disposizione non è praticamente mai stata utilizzata dalle assicurazioni sociali. Un diritto che nessuno esercita non protegge nessuno.
Una seconda obiezione concerne il fatto che generalmente l’ufficio AI non sa se la persona sia in possesso di un’arma. È vero, ed è per questo motivo che la verifica incomberebbe all’autorità cantonale, che è l’unica detentrice dei registri.
Il parametro di giudizio resterebbe quello della messa in pericolo seria e concreta, mai quello della diagnosi o della concessione di una rendita. Questa è già la regola per condurre.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 29.10.2026. Dati grezzi
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