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Parlamento / Oggetti / 26.4400

26.4400PostulatoBKpendente

Ruolo delle indagini dell’opinione pubblica e delle analisi d’impatto nella democrazia diretta

depositato il 01.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiDepositato (01.10.2026)

Politica nazionaleMedia e comunicazione

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto il ruolo che le indagini dell’opinione pubblica, le analisi delle campagne e le analisi d’impatto svolgono all’interno dell’Amministrazione federale, esaminando le modalità con cui i relativi risultati confluiscono nel processo politico, nella comunicazione statale e nella formazione dell’opinione pubblica.

Il rapporto dovrà in particolare trattare i punti seguenti:

1. Agenda politica e processo decisionale

Il rapporto dovrà illustrare in quale misura l’Amministrazione federale si avvale di sondaggi d’opinione, previsioni, analisi d’impatto e altri dati relativi all’opinione pubblica al fine di stabilire un ordine di priorità in relazione a temi politici, argomenti oppure opzioni d’intervento. In tale contesto, occorrerà inoltre illustrare l’importanza di tali dati nella valutazione della fattibilità politica di diverse opzioni d’intervento, ad esempio in vista dell’elaborazione di un controprogetto.

2. Comunicazione statale

Il rapporto dovrà chiarire se e in quale misura le informazioni acquisite in merito all’impatto dei messaggi e dei modelli interpretativi sono integrate nella comunicazione statale, sia a scopo informativo sia in vista delle votazioni.

Dovrà inoltre specificare quali regole e linee guida garantiscono che la comunicazione statale è utile per un’informazione obiettiva e la libera formazione della volontà, senza essere concepita per persuadere efficacemente la cittadinanza.

3. Effetto di ritorno sull’opinione pubblica

Il rapporto dovrà esaminare se e in che modo le conoscenze relative all’opinione pubblica influenzano la comunicazione statale e se, viceversa, tale comunicazione è in grado di condizionare la formazione dell’opinione pubblica.

4. Trasparenza

Il rapporto dovrà indicare quali analisi d’impatto, dell’opinione pubblica e delle campagne sono condotte direttamente dall’Amministrazione federale o commissionate all’esterno, precisadone le finalità e specificando l’utilizzo effettivo dei risultati.

Inoltre, si dovrà valutare la necessità di una maggiore trasparenza circa le modalità con cui tali analisi confluiscono nella comunicazione statale e nei processi decisionali politici.

L’interpellanza 26.3678 «Ruolo degli studi in materia di opinione pubblica e delle analisi relative all'impatto nell'ambito della comunicazione statale» e il dibattito scaturito in Consiglio hanno attirato l’attenzione sulla gestione, da parte degli organi statali, delle conoscenze relative all’impatto della comunicazione politica. Nella sua risposta, il Consiglio federale ha rinviato alle basi legali e ai principi vigenti, quali quelli dell’oggettività e della trasparenza. Al contempo, la discussione ha evidenziato la necessità di tracciare una linea di demarcazione più netta tra informazione oggettiva e gestione mirata dell’impatto della comunicazione.

Le moderne tecniche di indagine dell’opinione pubblica e di analisi delle campagne così come le analisi d’impatto non si limitano a registrare l’opinione della popolazione. Permettono anche di individuare quali argomenti e quali forme di comunicazione esercitano un impatto particolarmente forte su determinati gruppi di destinatari. Si pone pertanto la questione se e in che modo tali conoscenze siano impiegate dall’Amministrazione federale.

Tale questione non si limita all’ambito comunicativo. Simili dati possono svolgere un ruolo anche nella pianificazione politica, nella valutazione delle opzioni d’intervento e nella definizione delle priorità tra i temi politici.

Si rende pertanto necessario verificare se gli odierni standard di trasparenza e le condizioni quadro siano ancora adeguati alla luce delle possibilità offerte dai moderni metodi di indagine dell’opinione pubblica e delle analisi d’impatto. Si tratta di un aspetto importante nell’ottica della libera formazione della volontà degli aventi diritto di voto sancita dall’articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 30.10.2026. Dati grezzi

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