I contenuti sono tradotti automaticamente dal tedesco e non sono stati verificati; fa fede l’originale tedesco. Le citazioni delle fonti sono riportate nella lingua originale.

Parlamento / Oggetti / 26.447

26.447Iniziativa parlamentareParlpendente

Rendere possibile la presentazione di domande di ricusazione anche davanti al Tribunale federale

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleAssegnato alla commissione competente (26.08.2026)

Politica nazionaleGiustizia

  • LegislazioneAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa parlamentare: un progetto di atto elaborato dal Parlamento stesso.

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Art. 35a Comunicazione della composizione del collegio giudicante

Il Tribunale federale comunica alle parti il numero della causa e la composizione del collegio giudicante entro cinque giorni dall’inizio della litispendenza (ricezione del ricorso, dell’azione o della domanda di revisione). Ogni modifica alla composizione del collegio giudicante deve essere immediatamente comunicata alle parti.

Secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul Tribunale federale (LTF) chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa d’ufficio se ne sussistono i motivi, segnatamente se la persona ha partecipato alla medesima causa in altra veste (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b LTF). Con la sentenza 6F_18/2024 dell’11 luglio 2025 il Tribunale federale ha deciso di non entrare nel merito di una domanda di revisione del Ministero pubblico della Confederazione, che censurava la mancata ricusazione di un giudice federale che prima della sua elezione al Tribunale federale aveva partecipato in primo grado alla medesima causa in veste di membro del Tribunale penale federale. La decisione di non entrare nel merito è stata motivata adducendo che, sin dalla notifica dell’avvenuta ricezione, il Ministero pubblico della Confederazione sapeva quale corte avrebbe trattato la causa, che il giudice in questione è membro di tale corte e quindi che avrebbe potuto fare parte del collegio giudicante. Pertanto, sarebbe spettato al Ministero pubblico della Confederazione chiedere la ricusazione del giudice a titolo preventivo, prima che la sentenza venisse pronunciata (senza sapere se tale giudice avrebbe fatto o meno parte del collegio giudicante). A causa di tale omissione il Ministero pubblico avrebbe mancato ai propri doveri e ciò avrebbe determinato la non entrata nel merito. Questa sentenza ha trasformato il dovere d’ufficio dei giudici sancito dagli articoli 34 e seguenti LTF in un obbligo a carico delle parti, spostando così la responsabilità individuale dal giudice al ricorrente. Il Tribunale federale si è riferito alla sua giurisprudenza (DTF 117 Ia 322 del 31.10.1991, consid. 1c), secondo cui il diritto costituzionale di una parte a essere preliminarmente informata della composizione del collegio giudicante (art. 58 vCost.) è soddisfatto se quest’ultima può essere evinta da una pubblicazione generalmente accessibile, come l’annuario federale. Non è quindi obbligatorio comunicare esplicitamente i nomi dei giudici interessati. Nel caso del Tribunale federale ciò è teoricamente accettabile se si considera che ogni corte è composta da 5-6 giudici e che la corte chiamata a giudicare una causa è nota. Tuttavia, in virtù dell’articolo 18 capoverso 3 LTF (obbligo per il giudice di prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua), presso il Tribunale federale è prassi corrente impiegare i giudici ordinari in altre corti e fare appello a uno dei 19 giudici non di carriera. Per tale motivo il numero delle persone da verificare in merito a eventuali motivi di ricusazione sale a 59 (40 giudici ordinari e 19 giudici non di carriera), il che per un ricorrente è del tutto inaccettabile dal punto di vista della fattibilità. L’esempio citato (sentenza 6F_18/2024 dell’11.7.2025) rivela il carattere estremamente problematico e, nell’applicazione concreta, incostituzionale della giurisprudenza in materia.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.