Parlamento / Oggetti / 26.4476
Tutelare la democrazia dai rischi dell’intelligenza artificiale
depositato il 01.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiDepositato (01.10.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche legislative necessarie a tutelare la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto (sancite nell’art. 34 cpv. 2 Cost.) da interferenze distorsive tramite l’intelligenza artificiale (IA), tenendo conto della Convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale (SEV n. 225). Per la comunicazione pubblica relativa a votazioni ed elezioni federali, le disposizioni legali devono in particolare:
• prevedere che i contenuti audio, immagine o video generati o modificati tramite l’IA così da simulare dichiarazioni o azioni di persone reali siano contrassegnati come generati o modificati artificialmente;
• prevedere obblighi di trasparenza per l’impiego sistematico di account automatizzati, bot o sistemi analoghi basati sull’IA finalizzato alla diffusione di contenuti politici;
• garantire, in caso di pubblicità politica online a pagamento, la trasparenza riguardo ai committenti nonché all’impiego di tecniche di personalizzazione o targeting basate sull’IA;
• prevedere una procedura rapida per contrastare i contenuti IA ingannevoli o manipolati atti a influenzare in modo significativo la libera formazione della volontà o l’espressione fedele del voto;
• promuovere l’educazione civica nonché l’educazione ai media e all’informazione.
Le misure, applicabili anche agli attori privati, vanno elaborate nel rispetto della libertà d’opinione e d’informazione, della libertà dei media e del principio di proporzionalità.
Motivazione
L’articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) tutela la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto.
L’IA modifica le possibilità di interferire in tali processi: deepfake, bot, contenuti di massa, notizie personalizzate e account falsi all’apparenza reali possono essere facilmente creati in modo automatizzato e impiegati su larga scala. Il rischio principale è che per effetto della disinformazione si verifichi una perdita di fiducia nei processi democratici (elezioni e votazioni), nonché nei confronti di media e istituzioni.
Il diritto in materia di protezione dei dati, il diritto della personalità e il diritto penale si applicano anche ai contenuti IA, ma tutelano soprattutto le persone interessate e non il processo di formazione della volontà. Gli effetti di un deepfake diffuso a ridosso di un’elezione sono irreversibili a prescindere dall’avvio di un procedimento. Attualmente mancano sia obblighi specifici di trasparenza sia procedure rapide per le elezioni e le votazioni. Parallelamente, è essenziale rafforzare l’educazione civica nonché l’educazione ai media e all’informazione, come evidenziato nel rapporto del 21 settembre 2026 della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). Il 27 marzo 2025 la Svizzera ha firmato la Convenzione del Consiglio d’Europa sull’IA, che l’Esecutivo intende ratificare. Tale trattato obbliga le parti contraenti a garantire che le istituzioni e i processi democratici, in particolare l’accesso equo al dibattito pubblico e la libera formazione dell’opinione, non vengano erosi dai sistemi di IA (art. 5 Convenzione sull’IA). Esige inoltre trasparenza sui contenuti generati con l’IA (art. 8 Convenzione sull’IA). L’avamprogetto per l’attuazione della Convenzione è in lavorazione; la mozione intende garantire che venga concretizzata la tutela dei diritti politici.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.10.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
