Parlamento / Oggetti / 26.448
Colmare l’attuale vuoto giuridico dichiarando punibile il possesso di certificati falsi
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleAssegnato alla commissione competente (26.08.2026)
- LegislazioneAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa parlamentare: un progetto di atto elaborato dal Parlamento stesso.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
L’articolo 252 del Codice penale (CP) dev’essere modificato in modo da includere il possesso di certificati falsi. Il diritto vigente punisce esclusivamente chi si dedica alla contraffazione di certificati e chi fa uso di un certificato falso.
Motivazione
I casi di falsificazione di certificati sono in rapido aumento, a tal punto da rendere tale pratica uno strumento privilegiato delle condotte criminali. Patenti di guida, carte d’identità, passaporti, permessi di soggiorno, atti di nascita: i servizi forensi (laboratorio di analisi documentale) della polizia constatano falsificazioni di ogni tipo.
Sempre più spesso accade che nell’ambito di controlli di persone siano rinvenuti certificati falsi. Dal momento però che l’articolo 252 CP menziona soltanto il falsificare e il fare uso di certificati falsi, queste persone non possono essere perseguite penalmente perché il possesso di tali documenti non è vietato (BSK StGB II-BOOG, ad art. 252 n. marg. 11; DTF 117 IV 170, 174). In casi del genere il pubblico ministero dispone il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento. Diventa così impossibile, segnatamente per la polizia, condurre un’indagine più ampia destinata a smascherare reti di falsari e di passatori. Si tratta di un’evidente lacuna giuridica che mette in pericolo la sicurezza interna (protezione dello Stato) e viene sfruttata senza remore dai criminali. Le persone coinvolte la fanno franca e possono semplicemente tornare a procurarsi dei documenti falsi fino a quando riusciranno nel loro intento.
Il solo fatto di procurarsi certificati falsi rivela un movente criminale e alimenta l’industria della contraffazione. Adeguare l’articolo 252 CP significa fornire alle autorità di perseguimento penale uno strumento importante per smascherare e combattere la criminalità in modo più efficace.
Il certificato falso è il primo passo verso l’atto illecito. Può celare la volontà di «procurare a sé stesso un vantaggio illecito » ma anche di compiere «azioni terroristiche». Insomma, può riguardare l’intero spettro dei reati. Non si capisce per quale motivo finora il legislatore non abbia dichiarato punibile anche il possesso di certificati falsi e, più in generale, di documenti falsi. Nessuno è in possesso di un certificato falso senza volerne trarre un qualsivoglia vantaggio illecito o voler dissimulare la propria identità per commettere un crimine. Nel caso del denaro falso, per esempio, il possesso è punito. Perché quindi non fare lo stesso anche per i falsi certificati?
(La mozione 24.3835, dal tenore identico, è stata tolta dal ruolo poiché non è stata trattata entro due anni dalla sua presentazione)
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
