Parlamento / Oggetti / 26.4493
Pubblicare in modo proattivo e con grande visibilità le informazioni rilevanti concernenti le votazioni
depositato il 01.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (01.10.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali in modo tale che le nuove informazioni rilevanti relative al finanziamento o ad altre circostanze di una campagna di votazione federale che devono essere rese pubbliche in base agli obblighi di trasparenza in materia di finanziamento della politica (art. 76 e segg. della legge sui diritti politici - LDP), non vengano pubblicate esclusivamente su una piattaforma elettronica statale specialistica, ma siano diffuse in forma adeguata, neutrale e con grande visibilità. Le informazioni devono essere diffuse in modo proattivo in particolare quando i finanziamenti alla politica provengono da soggetti statali o con partecipazione statale e, data la loro delicatezza, sono tali da poter dar luogo a un ricorso sul diritto di voto. Contestualmente la regolamentazione deve essere armonizzata con i termini di cui all’articolo 77 LDP.
A tal fine occorre assicurare che:
• in caso di liberalità notevoli o di altre circostanze rilevanti ai fini della votazione emerse successivamente, la pubblicazione venga effettuata, oltre che sulla piattaforma specializzata competente, anche a livello centrale da parte della Cancelleria federale;
• tali informazioni siano chiaramente contrassegnate nella piattaforma informativa centrale della Confederazione come nuove informazioni rilevanti in relazione alla votazione;
• la pubblicazione comprenda la data e una marcatura temporale precise;
• la Cancelleria federale valuti quali altri mezzi di comunicazione accessibili al pubblico siano idonei a garantire un’adeguata visibilità di tali informazioni, esaminando in particolare la possibilità di fornire informazioni in modo neutrale attraverso la piattaforma informativa centrale della Confederazione, nonché le opportune modalità di comunicazione digitale;
• le disposizioni relative al diritto di ricorso secondo l’articolo 77 LPD siano coordinate in modo tale che la semplice pubblicazione su una piattaforma specializzata non faccia scattare di per sé l’inizio del termine di tre giorni per la presentazione del ricorso.
Motivazione
Dal 23 ottobre 2023 è obbligatorio rendere pubblici i finanziamenti della politica; le informazioni sono pubblicate sulla piattaforma del Controllo federale delle finanze (CDF). Come stabilito dal Tribunale federale (21.4.2026, e-ID), dal momento in cui il finanziamento della politica è reso pubblico con grande visibilità, inizia a decorrere il termine di tre giorni per presentare ricorso.La mozione chiede che le informazioni siano pubblicate in modo neutrale, oggettivo e con grande visibilità, affinché la trasparenza e la protezione giuridica siano effettive.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 26.10.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
