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Vietare gli sconti e le retrocessioni nell’AOMS
depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiDepositato (02.10.2026)
Iter nelle Camere
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Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche legislative necessarie per vietare gli sconti e le retrocessioni nell’AOMS ai sensi dell’articolo 56 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) in tutti i settori (medicamenti, analisi mediche, dispositivi medici, …). Il divieto deve applicarsi sia ai fornitori di prestazioni sia ai rivenditori all’ingrosso che ad altri intermediari.
Il Consiglio federale deve inoltre decidere, per quanto possibile, che siano applicate riduzioni dei prezzi pari all’entità delle retrocessioni o proporre le modifiche legislative necessarie che gli consentano di farlo. Nei casi in cui non disponga della competenza necessaria, deve esigere dai partner tariffali di procedere a tali riduzioni.
Infine, deve essere conferita a un organo l’esplicita competenza di effettuare controlli, audit e indagini al fine di garantire l’effettiva applicazione del divieto.
I modelli di prezzo per i medicamenti previsti dal nuovo articolo 52b LAMal e le riduzioni dei premi concesse nell’ambito delle forme particolari d’assicurazione ai sensi dell’articolo 62 LAMal restano autorizzati.
Le modifiche legislative e le riduzioni di prezzo proposte devono riguardare tutti gli attori e tutte le prestazioni rimunerate dall’AOMS, in particolare sconti, rimborsi, «cashback» e «fee-for-service» per medicamenti, dispositivi medici, analisi di laboratorio o altre prestazioni, come pure gli sconti indiretti o in natura, quali l’affitto di locali a condizioni preferenziali, i regali o la messa a disposizione di apparecchi a prezzo ridotto.
Motivazione
In base alle stime del rapporto CDF-25604, nel solo settore dei medicamenti i vantaggi concessi nel 2024 sono ammontati a 743 milioni di franchi, di cui soltanto 88 milioni sono stati ripercossi. Il CDF punta il dito sull’opacità insita in questa pratica. La stima è sicuramente molto prudente, dato che il CDF non ha potuto approfondire il problema delle retrocessioni per quanto riguarda i rivenditori all’ingrosso.
La legge vigente prevede inoltre le retrocessioni soltanto per i fornitori di prestazioni, ma non necessariamente per gli intermediari. In altre parole, se un’azienda farmaceutica vende un medicamento applicando uno sconto cospicuo a un rivenditore all’ingrosso e quest’ultimo lo rivende senza sconto alla farmacia non è tenuto a restituire gli importi. Si tratta di un aggiramento inaccettabile del sistema.
Occorre precisare che il problema riguarda anche le analisi di laboratorio e i dispositivi medici che non sono finiti sotto la lente del CDF.
In generale, gli autori della mozione ritengono che i pazienti, e di conseguenza gli assicuratori-malattie, debbano pagare il prezzo giusto. Il fatto che paghino il prezzo intero per un medicamento per il quale il fornitore di prestazioni o l’intermediario hanno pagato soltanto il 70 o l’80 per cento contribuisce solo a far lievitare inutilmente i costi della salute. Se un medicamento, un dispositivo medico o un’analisi possono essere venduti a un attore del sistema al 70 cento del loro prezzo significa che sono del 30 per cento troppo cari.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 28.10.2026. Dati grezzi
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