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Licenziamento collettivo: valori soglia, elusione e sanzioni
depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (02.10.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
• Gli impieghi temporanei non contano nel calcolo dei valori soglia con il risultato che non si applicano le norme sul licenziamento collettivo e sul piano sociale, sebbene un elevato numero di persone perda l’impiego. Cosa ne pensa il Consiglio federale?
• L’obbligo di elaborare un piano sociale si applica ai licenziamenti differiti nel tempo, purché fondati sulla medesima decisione (art. 335i cpv. 2 CO), mentre in caso di licenziamento collettivo contano unicamente le disdette date entro un periodo di 30 giorni (art. 335d CO). Perché questa differenza? Non occorrerebbe una regola uniforme o un termine meno rigido per evitare disdette scaglionate in elusione delle disposizioni legali?
• Secondo l’articolo 335d CO il valore soglia si calcola «in un’azienda» (ted. «in einem Betrieb», fr. «dans une entreprise par l'employeur»). Appellandosi a questa disposizione, le imprese attive su scala nazionale sostengono che non si configura licenziamento collettivo in caso di disdette ripartite tra più filiali. In tal modo non eludono l’obbligo di elaborare un piano sociale? Le versioni linguistiche non andrebbero allineate?
• L’obbligo di elaborare un piano sociale, introdotto per compensare la tutela attenuata dei lavoratori in caso di risanamento, non si applica durante un fallimento o una procedura concordataria (art. 335k CO). Come giustifica attualmente il Consiglio federale tale esclusione? Questa eccezione non rischia di incentivare condotte elusive?
• Nel 2017 il Consiglio federale ha respinto la mozione 16.3995 annunciando un riesame generale delle sanzioni. Quali sono gli esiti di tale verifica?
• La limitazione dell’indennità a due mesi di salario in caso di violazione dell’obbligo di consultazione (art. 336a cpv. 3 CO) è giustificata? Per essere sufficientemente efficace, non andrebbe aumentata ai sei mesi di salario usuali in caso di disdetta abusiva?
Motivazione
La chiusura dell’ospedale di Menziken, che ha comportato la perdita del posto di lavoro per 149 collaboratori, evidenzia la rilevanza dell’applicabilità degli articoli 335d e seguenti CO e la facilità con cui tali norme possono essere eluse. Infatti, i collaboratori temporanei sono esclusi dal calcolo, le disdette scaglionate nel tempo o ripartite su varie imprese permettono di non raggiungere il valore soglia, i fallimenti o le procedure concordatarie esonerano dall’obbligo di elaborare un piano sociale. Qualora la consultazione sia svolta in modo lacunoso, la sanzione massima a carico del datore di lavoro si limita a un’indennità di due mesi di salario. Una sanzione tanto lieve non esplica di fatto alcun effetto deterrente. Disposizioni di tutela facilmente aggirabili non consentono di conseguire il loro scopo.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.10.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
