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Parlamento / Oggetti / 26.4563

26.4563MozioneEJPDpendente

Consentire l’adozione congiunta di un maggiorenne da parte di ex coniugi

depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (02.10.2026)

Questioni socialiDiritto civile

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Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale una modifica del Codice civile che consenta l’adozione congiunta di una persona maggiorenne da parte di ex coniugi o ex partner registrati.

La normativa dovrà limitarsi ai casi in cui:

a. il matrimonio o l’unione domestica registrata sono stati sciolti durante la minore età dell’adottando;

b. entrambi gli ex coniugi o gli ex partner registrati dell’adottando hanno provveduto alla sua cura ed educazione per almeno un anno; e

c. dopo lo scioglimento del matrimonio o dell’unione domestica registrata hanno continuato a partecipare in modo costante e sostanziale alla cura ed educazione dell’adottando fino alla sua maggiore età.

La normativa deve garantire che l’adozione sia ammissibile solo se è volta a riconoscere giuridicamente un rapporto genitore-figlio effettivamente vissuto ed è nell’interesse dell’adottando.

Il diritto vigente consente l’adozione congiunta solo ai coniugi o alle persone in unione domestica registrata. Esclude le persone divorziate, anche qualora abbiano condiviso una genitorialità sociale per l’intera infanzia del minore.

Questa situazione non considera i casi in cui, nonostante lo scioglimento del matrimonio durante la minore età del minore, entrambi gli ex coniugi abbiano continuato a occuparsi della sua cura ed educazione in modo costante e sostanziale, ad esempio nell’ambito di una custodia alternata o di analoghi modelli di accudimento.

L’eccezione proposta deve rimanere molto circoscritta. Non mira a fondare un nuovo legame genitoriale dopo il divorzio, bensì intende consentire il riconoscimento giuridico a posteriori di un rapporto genitore-figlio condiviso già vissuto durante la minore età, in particolare anche nel contesto di una famiglia affidataria. Restano imprescindibili il consenso della persona maggiorenne, la valutazione del suo interesse e l’adempimento degli altri requisiti generali per l’adozione.

La presente mozione tiene quindi conto delle attuali realtà familiari quotidiane, senza tuttavia derogare al principio secondo cui l’adozione congiunta presuppone, di norma, il sussistere di un’unione di coppia.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.10.2026. Dati grezzi

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