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Parlamento / Oggetti / 26.4626

26.4626MozioneUVEKpendente

Introdurre un meccanismo d’intervento per l’attuazione degli obiettivi climatici

depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (02.10.2026)

FinanzeAmbiente

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di presentare, nel quadro della legge sul CO₂, un meccanismo vincolante di garanzia degli obiettivi che comprenda i seguenti elementi.

1. Il Consiglio federale valuta annualmente, sulla base dell’inventario dei gas serra e delle proiezioni aggiornate sulle emissioni, se le misure adottate permettono di raggiungere gli obiettivi climatici. Pubblica tale valutazione, indicando il divario previsto rispetto agli obiettivi.

2. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, entro dodici mesi sottopone all’Assemblea federale un pacchetto aggiuntivo di misure che, secondo una valutazione d’impatto trasparente e scientificamente fondata, comprensiva dell’eventuale valore aggiunto generato a livello nazionale, sia in grado di colmare tempestivamente il divario previsto.

3. Il Consiglio federale illustra l’impatto sulle emissioni, il tempo di latenza, i costi e i risparmi nonché le principali incertezze inerenti al pacchetto di misure. Le misure aggiuntive devono essere concepite in modo efficiente in termini di costi, tenendo conto del valore aggiunto generato a livello nazionale e, per quanto possibile, secondo il principio di causalità, quindi senza gravare sul bilancio della Confederazione. Il Consiglio federale adotta autonomamente le misure che rientrano nell’ambito delle sue competenze.

Con la legge sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli), il Popolo ha approvato l’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050. Rispetto al 1990, le emissioni di gas serra dovranno essere ridotte di almeno il 75 per cento entro il 2040 e, stando alla legge sul CO₂, di almeno il 50 per cento entro il 2030. Questi obiettivi rappresentano un mandato vincolante per la politica.

Il diritto vigente prevede degli obblighi di verifica: l’articolo 40 della legge sul CO₂ esige che si verifichino periodicamente l’efficacia, l’economicità e la necessità dei provvedimenti, mentre l’articolo 11 LOCli stabilisce che debbano essere formulate per tempo proposte relative all’attuazione degli obiettivi. Se gli obiettivi climatici rischiano di non essere raggiunti, manca però un obbligo di adeguamento delle misure, con relativa scadenza e dimostrazione dell’efficacia.

Rivolgere uno sguardo al futuro è fondamentale: le proiezioni devono consentire anche di determinare se le misure adottate sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi stabiliti. A tal fine occorre altresì considerare gli obiettivi medi fissati dalla legge per periodi pluriennali e le disposizioni concernenti la riduzione delle emissioni in Svizzera.

Il meccanismo proposto lascia piena libertà di scelta riguardo alle tecnologie e agli strumenti da impiegare. Obbliga il Consiglio federale unicamente a quantificare la necessità d’intervento e a illustrare in che modo colmare tempestivamente il divario previsto. Le decisioni relative alle modifiche legislative spettano comunque al Parlamento e, se del caso, al Popolo.

Gli interventi correttivi tempestivi garantiscono alla popolazione e all’economia certezza nella pianificazione e riducono il rischio di interventi successivi, repentini e costosi.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 26.10.2026. Dati grezzi

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