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Parlamento / Oggetti / 26.4648

26.4648MozioneUVEKpendente

Obbligo di pratica di un anno al volante: deroga per i lavoratori del settore produttivo e nelle regioni prive di trasporti pubblici adeguati

depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (02.10.2026)

FormazioneOccupazione e lavoroTrasporti

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Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l’articolo 22 capoverso 1bis OAC (RS 741.51) in modo tale che i giovani adulti che ottengono la licenza di allievo conducente di categoria B dopo il compimento dei 18 anni possano essere esonerati dall’obbligo di pratica di un anno, qualora dimostrino di aver bisogno della patente di guida per motivi professionali o logistici regionali. Si considerano in particolare i seguenti casi:

• Chi svolge attività lavorativa o è in formazione nel settore produttivo e industriale, agricolo o dei trasporti o in una professione per la quale la patente di categoria B costituisce un requisito o una condizione lavorativa necessaria.

• Mancanza di collegamenti accettabili con i mezzi pubblici da casa o dal luogo di lavoro. Si considera non accettabile una località dove la fermata più vicina, con servizio nelle ore di punta, non sia raggiungibile a piedi o in bicicletta entro 15 minuti.

• La persona lavora in un’azienda in cui l’esigenza lavorativa stagionale, in particolare nel settore agricolo o nel turismo alpino, richiede il rapido conseguimento della licenza per condurre.

La fase di apprendimento di un anno è stata introdotta per prolungare l'esperienza di guida dei giovani principianti. Potrebbe essere accettabile per quelli che vivono in città, grazie ai buoni collegamenti con i mezzi pubblici e alla flessibilità degli orari. Per coloro che vivono nelle zone rurali e alpine rappresenta un ostacolo notevole: ritarda l’ingresso nel mondo del lavoro, rende più difficile raggiungere il posto di lavoro e grava sulle aziende che dipendono dalla mobilità logistica del proprio personale.

Un apprendista che vive in una zona di montagna e che, dopo aver compiuto 18 anni, ottiene la licenza di allievo conducente spesso non può recarsi né in azienda né ai corsi di formazione continua. Oppure un apprendista la cui azienda di formazione si trova al di fuori della rete dei trasporti pubblici deve fare affidamento sui genitori o sul datore di lavoro come autisti. Queste situazioni sono all’ordine del giorno nelle zone montane e prealpine nonché nelle regioni rurali dell’Altopiano. Il mantenimento di un onere sproporzionato su una base metodologica incerta non è compatibile con il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.).

La deroga proposta è definita in modo restrittivo, a prova di abuso e limitata ai casi in cui il periodo di attesa sia oggettivamente inaccettabile.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 02.11.2026. Dati grezzi

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