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Parlamento / Oggetti / 26.4651

26.4651MozioneEFDpendente

Base legale sufficiente e conforme ai principi dello Stato di diritto per la ricerca automatica di veicoli e il monitoraggio del traffico in ambito doganale

depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (02.10.2026)

FinanzeTrasportiDiritti umani

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

L’impiego di apparecchi di sorveglianza e lo scambio di informazioni in ambito doganale devono essere disciplinati in una legge in senso formale.

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) impiega attualmente più di 400 telecamere per il riconoscimento automatico delle targhe di controllo e prevede di utilizzarne altre in futuro. Ogni anno l’UDSC riceve diverse centinaia di richieste concernenti il sistema di ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV), ciò che favorisce lo scambio di informazioni sugli automobilisti tra autorità.

Tale sistema consente di inserire le targhe dei veicoli nella banca dati, facendo in seguito scattare una notifica non appena il mezzo interessato viene ripreso da una delle telecamere AFV. Inoltre, esso registra per un certo periodo di tempo i dati relativi ai veicoli ripresi dalle telecamere, permettendo così la loro consultazione per determinate ricerche. In entrambi i casi si tratta di ingerenze più o meno gravi nei diritti fondamentali dei cittadini.

Apparentemente le condizioni per l’impiego delle oltre 400 telecamere e per lo scambio delle relative informazioni si basano solo su due ordinanze, ovvero l’ordinanza del 4 novembre 2009 sulla videosorveglianza TP (OVsor-TP; RS 742.147.2) e l’ordinanza del 4 aprile 2007 sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS 631.053).

Dal punto di vista dello Stato di diritto ciò è insufficiente. Le disposizioni in materia devono essere emanate dal Parlamento in una legge in senso formale.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 21.10.2026. Dati grezzi

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