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Penalizzazione delle aziende agricole a seguito dell'attuazione di Basilea III
depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (02.10.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Le aziende e i fondi agricoli che soggiacciono alla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11) sono assegnati, secondo l’articolo 72 capoverso 4 dell’ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP; RS 952.03), in modo indifferenziato alla categoria degli immobili commerciali, insieme ai comuni immobili industriali o adibiti a negozi o uffici. In nessuna parte del rapporto esplicativo della Confederazione tale classificazione è giustificata dal punto di vista dei rischi; essa appare come una mera conseguenza della revisione delle categorie di immobili a seguito dell’attuazione di Basilea III.
Tuttavia, le aziende agricole differiscono radicalmente dai comuni oggetti commerciali: secondo la LDFR vengono valutate in modo conservativo in base al valore di reddito anziché al valore venale e l’aggravio con pegni immobiliari è limitato dalla legge (art. 73 LDFR). Simili aziende sono inoltre molto richieste, il che facilita notevolmente la loro valorizzazione rispetto ad altri immobili commerciali. Di conseguenza, il rischio di credito per la banca finanziatrice è basso.
Poiché attualmente tali aziende sono classificate come immobili commerciali, i fondi propri richiesti per le ipoteche agricole sono superiori a quanto il rischio effettivo richiederebbe. Questi costi supplementari vengono trasferiti agli agricoltori attraverso il tasso d’interesse ipotecario, rendendo più onerosi sia i finanziamenti sia i rilevamenti delle aziende, senza che ciò sia giustificato da un rischio reale più elevato.
• Il Consiglio federale come valuta questo rincaro del finanziamento, completamente estraneo al rischio, alla luce dell’importanza dell’agricoltura per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le aree rurali?
• Il Consiglio federale è disposto ad adeguare le prescrizioni relative ai fondi propri in modo tale che le aziende agricole che soggiacciono alla LDFR siano trattate in futuro in base al loro rischio effettivo e non come comuni immobili commerciali?
Motivazione
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Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 21.10.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
