Parlamento / Oggetti / 26.4711
Sconti e vantaggi nell’AOMS: trasparenza, controllo e trasferimento a beneficio degli assicurati
depositato il 29.10.2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (29.10.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato, sulla base delle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF) e integrando i lavori parlamentari già realizzati in questo ambito, di adottare le misure necessarie e, ove richiesto, proporre modifiche legislative che consentano di assicurare un dispositivo globale e coerente riguardante gli sconti, gli abbuoni, le restituzioni e altri vantaggi legati alle prestazioni finanziate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).
Il dispositivo deve soddisfare i seguenti criteri:
• Trasparenza e dati Occorre realizzare periodicamente, per quanto possibile sulla base di dati primari attuali, una panoramica degli sconti, abbuoni, restituzioni e altri vantaggi, diretti o indiretti, a tutti i livelli pertinenti della catena, in particolare tra produttori, grossisti e intermediari, medici, farmacie, ospedali, altri fornitori di prestazioni e assicuratori, anche all’interno di strutture integrate, indicando il loro importo o ordine di grandezza, la loro origine, i loro beneficiari, la loro destinazione e la parte effettivamente trasferita.
• Integrazione dei lavori parlamentari Occorre integrare in questa analisi e nelle misure che ne derivano le questioni già sollevate dagli interventi parlamentari depositati o accolti in questo settore, compresi quelli che non sono coperti interamente dall’ambito considerato dal rapporto del CDF, o che lo sono solo in parte, alfine di disporre di una veduta globale e coerente, anziché di un quadro frammentato, dei diversi meccanismi di sconto e trasferimento.
• Verifica, controllo e valutazione Occorre assicurare la verifica delle raccomandazioni del CDF e delle misure adottate dall’Amministrazione, in particolare dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), e documentare periodicamente i controlli effettuati e i relativi risultati nonché, nella misura dei dati disponibili, l’importo o la stima dei vantaggi individuati, la loro evoluzione, la loro utilizzazione e il loro trasferimento, allo scopo di valutare i miglioramenti realizzati, le lacune residue e gli eventuali adeguamenti legislativi o regolamentari necessari.
• Trasferimento a beneficio degli assicurati Occorre garantire che i vantaggi soggetti all’obbligo di trasferimento secondo la LAMal siano trasferiti effettivamente e in modo verificabile agli assicuratori o agli assicurati e vadano quindi a beneficio dell’AOMS. Nel caso di vantaggi non integralmente trasferiti sulla base di una convenzione di cui all’articolo 56 capoverso 3bis LAMal, occorre assicurarsi che le condizioni legali siano rispettate e che la parte conservata sia utilizzata, in maniera verificabile, per migliorare la qualità delle cure. Se non è possibile dimostrare il trasferimento o l’utilizzazione conforme alla legge, vanno prese le misure necessarie.
• Lacune regolamentari Occorre esaminare e, se necessario, colmare le lacune relative ai livelli della catena non sufficientemente coperti dagli obblighi attuali di trasparenza e trasferimento, in particolare le relazioni tra produttori e grossisti, le strutture integrate e la gestione degli sconti, sconti quantità, sconti legati alle ordinazioni in linea e altre prestazioni presentate come controprestazioni equivalenti.
Motivazione
I lavori del Controllo federale delle finanze costituiscono una tappa importante per migliorare la trasparenza per quanto riguarda gli sconti e altri vantaggi nel sistema sanitario. Il rapporto CDF-25604, pubblicato il 12 agosto 2026, stima che nel 2024 l’industria farmaceutica abbia concesso fino a 743 milioni di franchi di riduzioni e altri vantaggi materiali a studi medici, farmacie e ospedali. Secondo tale stima, 88 milioni di franchi, ossia il 12 per cento, sono stati trasferiti agli assicuratori o agli assicurati. Il CDF evidenzia tuttavia l’incertezza riguardo a questi dati e l’assenza di dati quantitativi relativi ai vantaggi concessi ai grossisti.
Occorre ora completare questi dati con i lavori già intrapresi dal Parlamento alfine di avere una veduta globale del sistema. Il CDF raccomanda in particolare di disporre costantemente di dati primari attuali, di rafforzare i controlli sulle relazioni tra grossisti e fornitori di prestazioni, di valutare l’estensione dell’obbligo di trasparenza ai grossisti e di chiarire il trasferimento di determinate forme di sconti.
Diversi interventi parlamentari hanno sollevato problematiche concernenti gli sconti, i loro importi, la loro destinazione e il loro trasferimento che non rientrano necessariamente nel campo delle valutazioni effettuate dal CDF. Tale è in particolare il caso dell’interpellanza 23.3973 e della mozione 24.3060 Bläsi, accolta da entrambe le Camere, nonché degli interventi della serie «Contenimento dei premi (AOMS)» depositati nel 2026 sugli sconti ai grossisti, la remunerazione basata sulle prestazioni (RBP V), la dispensazione diretta e il confezionamento in blister dei medicamenti.
La Commissione auspica che questi lavori vengano riuniti, che sia assicurata la verifica delle raccomandazioni CDF e che sia garantita una panoramica coerente della catena allo scopo di individuare eventuali lacune e assicurare il trasferimento effettivo dei vantaggi a beneficio degli assicurati.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 04.11.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
