Parlamento / Oggetti / 16.419
Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi
depositato il 17.03.2016 nella Sessione primaverile 2016Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (20.03.2026)
- LegislazioneAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa parlamentare: un progetto di atto elaborato dal Parlamento stesso.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 12.05.2017CSSS-NDare seguito (Camera prioritaria)
- 26.10.2017CSSS-SAdesione
- 20.12.2019Consiglio nazionaleFino alla sessione invernale 2021.
- 20.12.2019Consiglio nazionaleProroga del termine
- 18.03.2022Consiglio nazionaleSino alla sessione primaverile 2024.
- 18.03.2022Consiglio nazionaleProroga del termine
- 15.03.2024Consiglio nazionalefino alla sessione primaverile 2026
- 15.03.2024Consiglio nazionalefino alla sessione primaverile 2026
- 20.03.2026Consiglio nazionaleStralcio dal ruolo
Testo depositato
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La LAMal dev'essere modificata in modo tale che i prezzi dei prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) siano negoziati tra i fornitori di prestazioni o i fabbricanti/fornitori e gli assicuratori malattie, rispettivamente le loro federazioni o organizzazioni di acquisto.
Motivazione
L'EMAp stabilisce quali mezzi e apparecchi sono rimborsati dagli assicuratori malattie come prestazioni obbligatorie nell'ambito dell'assicurazione malattie obbligatoria. Il DFI non si limita però a disciplinare le prestazioni obbligatorie, ma stabilisce anche gli importi massimi rimborsabili. Da anni questi importi sono in parte giudicati eccessivi. Già nel settembre 2005 ho presentato una mozione in cui chiedevo che l'EMAp stabilisse prezzi risultanti dalla concorrenza, mozione che il Consiglio nazionale ha accolto il 19 marzo 2007 senza opposizione. Nel 2008 il Consiglio degli Stati, riconoscendo l'urgenza di questa rivendicazione, ha anch'esso accolto la mozione. Pure il sorvegliante dei prezzi si è espresso criticamente sugli importi massimi eccessivi previsti dall'EMAp, emanando raccomandazioni nel 2011. Tutti questi interventi sono rimasti senza seguito.
I prezzi massimi sono di fatto prezzi fissi, poiché il fornitore di prestazioni non è stimolato ad accettare prezzi più bassi. Se con un fornitore è possibile negoziare un prezzo più basso, il suo concorrente che non intender concludere un contratto può fatturare i propri prodotti all'importo massimo rimborsabile. I fornitori non hanno dunque alcun interesse a stipulare con gli assicuratori contratti per prezzi più bassi dal momento che l'assicuratore è comunque tenuto a rimborsare i prodotti EMAp di tutti i centri di consegna al prezzo massimo. Questa modalità di fissare i prezzi determina un livello dei costi troppo elevato e impedisce la concorrenza tra i fornitori. In caso di una crescente domanda di prodotti EMAp la conseguenza è un marcato aumento dei costi.
Di regola i prezzi sono negoziati tra assicuratori malattie e fornitori di prestazioni. Anche nell'ambito dell'EMAp i prezzi dovrebbero essere stabiliti contrattualmente, come peraltro conferma la decisione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, che hanno accolto la mozione del 29 settembre 2005. Il DFI fissa le prestazioni obbligatoriamente a carico delle casse malati, mentre i prezzi verrebbero stabiliti contrattualmente tra le parti. L'introduzione di questo principio contrattuale nell'ambito dell'EMAp esplicherebbe indubbiamente un effetto di contenimento sui prezzi dei prodotti EMAp e sull'evoluzione generale dei costi. In questo settore non servono prezzi stabiliti dallo Stato, tranne nei casi in cui le parti non trovino un accordo. In tal caso subentrerebbe la procedura ordinaria LAMal con un prezzo stabilito dalle autorità competenti.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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