Parlamento / Oggetti / 20.4035
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Trasferimento elettronico degli attestati di carenza beni
depositato il 21.09.2020 nella Sessione autunnale 2020Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (08.06.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 18.12.2020Consiglio nazionaleAdozione
- 31.05.2021Consiglio degli StatiAdozione
- 16.09.2025Consiglio nazionaleTolto dal ruolo nel quadro di un altro oggetto 24.065
- 08.06.2026Consiglio degli StatiTolto dal ruolo nel quadro di un altro oggetto 24.065
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e, all'occorrenza, altre disposizioni legali di modo che gli attestati di carenza beni possano essere trasferiti elettronicamente.
Motivazione
La mia mozione 19.3694 mirava a permettere la conservazione elettronica degli attestati di carenza beni. In una seconda fase vanno ora create le basi legali che consentano anche di trasferire elettronicamente gli attestati di carenza beni, risparmiando in tal modo costi amministrativi. Tra le altre cose, il 15 giugno 2020 la CSSS-S ha avviato una consultazione sull'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati. Questa proposta prevede in particolare che se il Cantone si assume il 90 per cento dei crediti in arretrato, l'assicuratore gli cede gli attestati di carenza beni.
Nel settore dell'assicurazione malattie sono emessi moltissimi atti di carenza beni. Si prevede pertanto che all'entrata in vigore di questa modifica della LAMal molti atti di carenza beni saranno ceduti. Per risparmiare tempo e denaro sia presso gli assicuratori sia presso i Cantoni, è opportuno adeguare le disposizioni legali permettendo il trasferimento elettronico degli atti di carenza beni.
Parere del Consiglio federale
Occorre aggiungere che gli attestati di carenza beni possono già oggi essere ceduti in maniera efficiente per via elettronica, dato che conformemente all'articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) il requisito della forma scritta per la cessione di crediti secondo l'articolo 165 capoverso 1 CO può essere adempiuto anche ricorrendo a una firma elettronica qualificata secondo la legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03). Inoltre, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) sta attualmente esaminando alternative al requisito della forma scritta attualmente vigente in caso di cessione di crediti.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
