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Parlamento / Oggetti / 20.4035

20.4035MozioneEJPDliquidato

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Trasferimento elettronico degli attestati di carenza beni

depositato il 21.09.2020 nella Sessione autunnale 2020Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (08.06.2026)

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Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 18.12.2020Consiglio nazionaleAdozione
  2. 31.05.2021Consiglio degli StatiAdozione
  3. 16.09.2025Consiglio nazionaleTolto dal ruolo nel quadro di un altro oggetto 24.065
  4. 08.06.2026Consiglio degli StatiTolto dal ruolo nel quadro di un altro oggetto 24.065

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e, all'occorrenza, altre disposizioni legali di modo che gli attestati di carenza beni possano essere trasferiti elettronicamente.

La mia mozione 19.3694 mirava a permettere la conservazione elettronica degli attestati di carenza beni. In una seconda fase vanno ora create le basi legali che consentano anche di trasferire elettronicamente gli attestati di carenza beni, risparmiando in tal modo costi amministrativi. Tra le altre cose, il 15 giugno 2020 la CSSS-S ha avviato una consultazione sull'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati. Questa proposta prevede in particolare che se il Cantone si assume il 90 per cento dei crediti in arretrato, l'assicuratore gli cede gli attestati di carenza beni.

Nel settore dell'assicurazione malattie sono emessi moltissimi atti di carenza beni. Si prevede pertanto che all'entrata in vigore di questa modifica della LAMal molti atti di carenza beni saranno ceduti. Per risparmiare tempo e denaro sia presso gli assicuratori sia presso i Cantoni, è opportuno adeguare le disposizioni legali permettendo il trasferimento elettronico degli atti di carenza beni.

Occorre aggiungere che gli attestati di carenza beni possono già oggi essere ceduti in maniera efficiente per via elettronica, dato che conformemente all'articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) il requisito della forma scritta per la cessione di crediti secondo l'articolo 165 capoverso 1 CO può essere adempiuto anche ricorrendo a una firma elettronica qualificata secondo la legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03). Inoltre, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) sta attualmente esaminando alternative al requisito della forma scritta attualmente vigente in caso di cessione di crediti.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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