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Creare le basi per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera
depositato il 18.03.2021 nella Sessione primaverile 2021Prima Camera: Consiglio nazionaleFine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale (31.08.2026)
- LegislazioneAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa parlamentare: un progetto di atto elaborato dal Parlamento stesso.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 25.04.2022CAPTE-NDare seguito (Camera prioritaria)
- 20.03.2023CAPTE-SApprovazione della decisione della commissione della Camera prioritaria (seconda Camera)
- 21.03.2025Consiglio nazionaleIl termine imposto è prorogato fino alla sessione primaverile 2027
- 31.08.2026CAPTE-NDeliberazione prevista
Testo depositato
Un nuovo articolo 34bis nella legge sul CO2 intende gettare le basi per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera per i prodotti ad alta intensità di CO2 tenendo conto dei relativi sviluppi nell'UE. Il legislatore definisce l'elenco di tali prodotti.
Motivazione
L'impronta di gas a effetto serra della Svizzera ammonta a 114 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno (2018). Tuttavia, il 65 per cento di queste emissioni non è generato in Svizzera, bensì all'estero. Diverse misure della legge sul CO2 servono a ridurre le emissioni nazionali. Per rispondere alle aspirazioni della Svizzera di ridurre completamente le emissioni di gas a effetto serra, le emissioni derivanti dalle importazioni nette di beni e servizi non possono essere trascurate.
Non tutti gli Stati hanno tasse sul CO2 paragonabili a quelle della Svizzera. Un prodotto che viene fabbricato in un Paese privo di standard ecologici minimi o tasse sulle emissioni di CO2 può essere offerto in Svizzera a un prezzo più conveniente. Con l'aumento del prezzo del CO2 queste differenze si intensificano, il che può arrecare svantaggi competitivi ai produttori svizzeri.
Un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera affronta il problema compensando la differenza tra un'eventuale tassa sul CO2 più bassa e la nostra tassa sul CO2 quando si entra nel mercato interno. Questo protegge l'industria svizzera dai prezzi più bassi dovuti al dumping ecologico. Un meccanismo di aggiustamento alla frontiera crea incentivi per investire nella decarbonizzazione dell'industria svizzera e riduce il rischio di "carbon leakage". Al contempo aumentano gli incentivi per altri Stati ad attuare rapidamente le loro misure di politica climatica e a imporre un prezzo anche alle emissioni di gas a effetto serra.
Uno studio del 2013 ha esaminato i possibili meccanismi di aggiustamento alla frontiera per la Svizzera, giungendo alla conclusione che tali misure per i settori ad alta intensità energetica ed esposti al commercio devono essere adottate in un contesto più ampio insieme ai 27 Stati membri dell'UE. L'11 marzo 2021 il Parlamento europeo si è espresso a favore di un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera e ha assegnato alla Commissione europea il compito di sviluppare un meccanismo di aggiustamento alla frontiera conforme all'OMC.
È opportuno che la Svizzera partecipi all'elaborazione di un tale sistema. Per garantire che le stesse regole si applichino nello Spazio economico europeo, occorre cercare un sistema di compensazione alla frontiera coordinato con il suddetto Spazio. Per poter reagire in modo tempestivo agli sviluppi internazionali nel settore dei meccanismi di aggiustamento del carbonio, il legislatore deve creare le basi legali necessarie.
Il capitolo 4 della legge sul CO2 mira a regolamentare una compensazione fiscale alla frontiera sui beni ad alta intensità di CO2 come i minerali e i metalli, il petrolio, i prodotti chimici, il legno, la carta e i tessuti. Spetta al legislatore definire un elenco completo tenendo conto di considerazioni di natura concorrenziale allo scopo di proteggere i settori gravemente colpiti dal dumping ecologico.
Un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera può essere conforme alle regole dell'OMC se non è orientato a fini protezionistici, bensì contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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