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Parlamento / Oggetti / 21.498

21.498Iniziativa parlamentareEDIpendente

Attuare il rapporto di valutazione concernente le perizie mediche nell'AI

depositato il 30.09.2021 nella Sessione autunnale 2021Prima Camera: Consiglio nazionaleNella Commissione del Consiglio nazionale (01.06.2026)

Diritto generaleQuestioni socialiProtezione socialeSalute

  • LegislazioneAttribuito secondo una regola: L’oggetto comprende una legge federale o un decreto federale sottoposto a referendum.

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 10.11.2022CSSS-NDare seguito (Camera prioritaria)
  2. 22.05.2023CSSS-SAdesione
  3. 21.03.2025Consiglio nazionaleIl termine imposto è prorogato fino alla sessione primaverile 2027
  4. 01.12.2025Consiglio nazionaleDecisione secondo il disegno (progetto)
  5. 01.06.2026Consiglio degli StatiNon entrata in materia

L'articolo 59 della legge sull'assicurazione invalidità (LAI) è integrato con un nuovo capoverso 3bis:

"Se per chiarire i fatti l'ufficio AI deve chiedere una perizia medica concernente un'unica disciplina, in deroga all'articolo 44 capoverso 2 LPGA, l'ufficio AI competente e l'assicurato scelgono di comune accordo un esperto indipendente; si considerano i motivi di ricusazione di cui all'articolo 36 capoverso 1 LPGA. Se non trovano un accordo, l'ufficio AI competente e l'assicurato designano ciascuno un esperto di loro scelta. I due esperti scelti elaborano la perizia congiuntamente."

Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'AI, il Parlamento ha modificato l'articolo 44 LPGA completandolo con misure volte a migliorare e assicurare la qualità delle perizie. Alcuni mesi più tardi, è stato pubblicato il rapporto di valutazione delle perizie mediche nell'Assicurazione invalidità disposto dal DFI, in cui sono contenute raccomandazioni più specifiche. Benché vi sia un largo consenso sul fatto di includere pienamente queste raccomandazioni (cfr. risposte del Consiglio federale alle domande 20.5932 e 21.7269), è emerso che questo non era totalmente possibile nel quadro delle ordinanze d'esecuzione concernenti l'ulteriore sviluppo dell'AI per quanto riguarda la procedura di conciliazione; in effetti, senza procedere a una modifica di legge, vi sarebbe una contraddizione con l'articolo 44 capoverso 2 LPGA. La presente iniziativa parlamentare mira ad attuare pienamente le raccomandazioni del rapporto di valutazione concernenti l'assegnazione di perizie AI monodisciplinari. Visto che le raccomandazioni si riferiscono a perizie mediche nell'AI, è di conseguenza logico completare unicamente la LAI: nella designazione di un esperto incaricato di stilare una perizia medica si deve dapprima tentare di trovare un accordo, ovviamente tenendo presenti i motivi di ricusazione di cui all'articolo 36 capoverso 1 LPGA.

Soltanto la ricerca di un autentico consenso, e questo fin dal principio, consente di rafforzare la fiducia nel processo, di migliorare l'accettazione dei risultati e di ridurre la probabilità di contenziosi giudiziari che possono trascinarsi per anni. L'esperienza pratica mostra che passare per una vera ricerca del consenso permette solitamente di pervenire a un accordo. Il ripiego a una perizia congiunta, se il tentativo di ricerca del consenso fallisce, rappresenta dunque soltanto l'ultima ratio; riveste tuttavia grande importanza, perché garantisce agli uffici AI e agli assicurati di vedersi riconosciuto un peso equivalente nella procedura di conciliazione.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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