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Parlamento / Oggetti / 25.4310

25.4310MozioneEJPDpendente

Nessuna divulgazione automatica degli indirizzi privati delle vittime

depositato il 26.09.2025 nella Sessione autunnale 2025Prima Camera: Consiglio nazionaleNella Commissione del Consiglio nazionale (24.09.2026)

Diritto penaleDiritti umani

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 19.12.2025Consiglio nazionaleAdozione
  2. 24.09.2026Consiglio degli StatiAdozione con modificazione

Il Codice di procedura penale deve essere modificato in modo che l’indirizzo di residenza dell’accusatore privato non sia di norma riportato negli atti procedurali. La divulgazione può avvenire solo se l’imputato presenta una richiesta motivata e dimostra l’esistenza di un interesse degno di protezione. La divulgazione dell’identità (nome) rimane invariata.

Attualmente vi è il rischio che l’indirizzo dell’accusatore privato figuri negli atti procedurali senza alcun meccanismo di protezione speciale e che l’imputato ne venga a conoscenza. Questo potrebbe essere molto pericoloso per la vittima, in particolare nei casi di violenza domestica, stalking o violenza sessualizzata.

La modifica proposta garantisce che l’indirizzo di residenza sia divulgato solo in casi eccezionali in cui vi sia un interesse legittimo. Inoltre, nel seguito del procedimento il pubblico ministero è espressamente tenuto a oscurare i dati di contatto sensibili presenti nei documenti. Ciò contribuisce a migliorare la protezione delle vittime e a garantire un approccio coerente con la protezione dei dati e la sicurezza.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Accogliere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 24.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.