Parlamento / Oggetti / 25.490
Contabilità semplificata. Innalzamento della soglia riguardante la cifra d'affari
depositato il 18.12.2025 nella Sessione invernale 2025Prima Camera: Consiglio degli StatiLiquidato (22.06.2026)
- LegislazioneAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa parlamentare: un progetto di atto elaborato dal Parlamento stesso.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 22.06.2026CommissioneRitirato
Testo depositato
L’articolo 957 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220.0) è modificato come segue:
Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti:
• le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 1 000 000 di franchi nell’ultimo esercizio;
• ….
Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio:
• le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 1 000 000 di franchi nell’ultimo esercizio;
• ….
Motivazione
Nel quadro dell’ampia revisione del diritto della società anonima (08.011), le disposizioni in materia contabile sono state scorportate dal disegno iniziale e adottate dal Parlamento in un progetto di legge distinto. Per le PMI la distinzione tra società quotate in borsa e società non quotate in borsa è essenziale. L’obbligo di presentare un conto di gruppo in base a una norma contabile internazionale sarebbe stato inaccettabile per le PMI, poiché avrebbe comportato un considerevole aumento degli oneri amministrativi e costi per milioni di franchi.
Le nuove disposizioni in materia contabile non si rifanno più alla forma giuridica dell’impresa, bensì alla sua importanza economica. Dal 2013 le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio. Questa normativa si è dimostrata valida.
A distanza di 15 anni dalla sua entrata in vigore, è opportuno innalzare il valore soglia da 500 000 a 1 000 000 di franchi.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 19.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
