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Parlamento / Oggetti / 25.490

25.490Iniziativa parlamentareEJPDliquidato

Contabilità semplificata. Innalzamento della soglia riguardante la cifra d'affari

depositato il 18.12.2025 nella Sessione invernale 2025Prima Camera: Consiglio degli StatiLiquidato (22.06.2026)

Diritto civile

  • LegislazioneAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa parlamentare: un progetto di atto elaborato dal Parlamento stesso.

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 22.06.2026CommissioneRitirato

L’articolo 957 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220.0) è modificato come segue:

Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti:

• le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 1 000 000 di franchi nell’ultimo esercizio;

• ….

Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio:

• le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 1 000 000 di franchi nell’ultimo esercizio;

• ….

Nel quadro dell’ampia revisione del diritto della società anonima (08.011), le disposizioni in materia contabile sono state scorportate dal disegno iniziale e adottate dal Parlamento in un progetto di legge distinto. Per le PMI la distinzione tra società quotate in borsa e società non quotate in borsa è essenziale. L’obbligo di presentare un conto di gruppo in base a una norma contabile internazionale sarebbe stato inaccettabile per le PMI, poiché avrebbe comportato un considerevole aumento degli oneri amministrativi e costi per milioni di franchi.

Le nuove disposizioni in materia contabile non si rifanno più alla forma giuridica dell’impresa, bensì alla sua importanza economica. Dal 2013 le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio. Questa normativa si è dimostrata valida.

A distanza di 15 anni dalla sua entrata in vigore, è opportuno innalzare il valore soglia da 500 000 a 1 000 000 di franchi.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 19.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.