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Asilo. Ampliare l'elenco dei Paesi d'origine sicuri seguendo la decisione del Parlamento europeo
depositato il 11.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (19.08.2026)
Iter nelle Camere
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Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Con la presente mozione si chiede al Consiglio federale di aggiornare l’elenco dei Paesi d’origine sicuri, aggiungendovi quelli che il Parlamento europeo ha qualificato come sicuri con decisione del 10 febbraio scorso, ed anche la Turchia.
Motivazione
Lo scorso 10 febbraio, il Parlamento europeo ha aggiornato la lista dei Paesi d’origine sicuri, aggiungendovi 7 nuovi Stati: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia.
Le domande d’asilo di cittadini provenienti da Paesi d’origine qualificati come sicuri possono essere esaminate con procedura accelerata, perché si presume che non ci siano rischi sistematici di persecuzione.
E’ curioso che il Consiglio federale, sempre solerte nell’adeguarsi alle disposizioni dell’UE - e fautore della ripresa dinamica, ossia automatica, del diritto comunitario - non si sia adeguato alla citata decisione del Parlamento europeo.
Si pone inoltre il tema della Turchia, la quale non figura nella lista dei Paesi sicuri dell’UE, e nemmeno in quella della Svizzera. Eppure, la Turchia fa parte della NATO, è candidata all’adesione all’UE ed è pure membro del Consiglio d’Europa dal 1949 (la Svizzera vi è entrata solo nel 1963): in quanto tale, è tenuta, proprio la Svizzera, a rispettare la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) e a sottostare alle decisioni dell’apposita Corte EDU.
Nel 2025, in Svizzera sono state presentate 2.534 domande d’asilo da cittadini turchi.
Si tratta di un numero in calo rispetto al 2024 (quando erano circa 4.107), ma la Turchia rimane comunque uno dei principali Paesi di provenienza dei richiedenti asilo.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene che il Consiglio federale debba inserire nella lista dei paesi d’origine sicuri le sette nazioni che l’europarlamento ha qualificato come tali, aggiungendovi la Turchia.
Parere del Consiglio federale
Conformemente all’articolo 6a capoverso 2 lettera a della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), il Consiglio federale designa come Stati d’origine o di provenienza sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni. Presume che in questi Paesi non esista una persecuzione statale determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato e che sia garantita una protezione dalle persecuzioni non statali. Gli Stati considerati sicuri sono elencati nell’allegato 2 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311). La Segreteria di Stato della migrazione riesamina periodicamente questo elenco per tenere conto dell’evoluzione della situazione in questi Stati. In funzione dei risultati di questo esame, il Dipartimento federale di giustizia e polizia presenta al Consiglio federale una corrispondente proposta di modifica dell’elenco. Come indicato nei suoi pareri relativi alle mozioni Heer 23.4401 «Rifiutare l’asilo ai cittadini di Paesi del Consiglio d’Europa» nonché Gruppo UDC 26.3067 e Schwander 26.3407 «Ampliare l'elenco degli Stati d'origine o di provenienza sicuri», il Consiglio federale fa notare che prima di qualificare come sicuro uno Stato di origine o di provenienza le autorità svizzere esaminano la stabilità politica, il rispetto dei diritti umani, la valutazione di altri Stati dell'UE o dell'AELS e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati come pure altre caratteristiche specifiche del Paese (art. 2 cpv. 1 OAsi 1).
L’India e il Kosovo figurano già sull’elenco degli Stati di provenienza sicuri. Nessuno degli altri sei Paesi citati nella mozione adempie le condizioni definite nel concetto di Stato sicuro attualmente applicato dalla Svizzera.
Anche se uno dei criteri di cui all’articolo 2 capoverso 1 OAsi è adempiuto in quanto l’UE ha designato l’Egitto, il Bangladesh, la Colombia, il Marocco e la Tunisia nonché la Turchia (quale candidato all’adesione all’UE) come Paesi di provenienza sicuri, ciò non basta, da solo, per indurre il Consiglio federale a cambiare la sua posizione riguardo all’elenco degli Stati d’origine e di provenienza sicuri.
Esiste una notevole differenza funzionale tra il concetto di Paese sicuro dell’UE e quello della Svizzera: per l’UE, la procedura celere presuppone che il Paese d’origine figuri nell’elenco dei Paesi sicuri, per la Svizzera invece la procedura celere può essere applicata a tutte le domande d’asilo se i fatti sono stati completamente stabiliti nel quadro della prima audizione sui motivi d’asilo, a prescindere dal fatto che uno Stato sia considerato sicuro. In Svizzera, l’unica differenza per i richiedenti l’asilo provenienti da uno Stato sicuro è il termine di ricorso più corto: cinque giorni lavorativi anziché sette.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 25.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
