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Parlamento / Oggetti / 26.4293

26.4293MozioneWBFpendente

Potenziare la protezione del mercato viticolo svizzero introducendo prezzi soglia minimi d'importazione

depositato il 29.09.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (29.09.2026)

EconomiaFinanzeAgricoltura

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di:

• introdurre prezzi soglia minimi per l’importazione di vino in Svizzera, in linea con i costi di produzione locali, modificando l’ordinanza sulle importazioni agricole (RS 916.01);

• stabilire i prezzi soglia seguenti (con possibilità di rivederli ogni anno):

categoria di vino

prezzo soglia proposto

vino tranquillo bianco (UE)

6,00 fr./litro,

vino tranquillo rosso (UE)

7,00 fr./litro,

vino frizzante (DOC)

10,00 fr./litro,

vino dolce/amabile

8,00 fr./litro;

• prevedere un meccanismo di dazi variabili, in base al quale se il prezzo d’importazione è inferiore al prezzo soglia viene applicato un dazio (prezzo soglia – prezzo d’importazione);

• limitare i volumi importati al 40 per cento del mercato per i vini non europei al fine di adempiere gli impegni assunti sul piano internazionale;

• creare un fondo di sostegno ai viticoltori, finanziato per il 30 per cento con i proventi doganali supplementari, destinato a modernizzare le cantine e a sostenere la conversione a metodi di produzione sostenibili;

• valutare l’impatto della misura dopo 2 anni, stilando un rapporto all’attenzione del Parlamento che includa un’analisi degli effetti su: • la quota di mercato del vino svizzero,

• i prezzi al consumo,

• l’occupazione nelle regioni viticole,

• il rispetto degli accordi internazionali.

Cofirmatari

Addor, Bläsi Thomas, Clivaz Christophe, Klopfenstein Broggini, Kolly, Nicolet, Porchet, Revaz, Ruch, Schneider Meret, Sormanni

Il settore viticolo svizzero è in pericolo!

Nel 2023 i vini svizzeri rappresentavano soltanto il 30 per cento del mercato indigeno a fronte di una quota del 70 per cento di vini importati. I prezzi d’importazione dei vini esteri sono spesso di gran lunga inferiori ai costi di produzione svizzeri.

L’UE protegge i suoi produttori di vino: attraverso le sue organizzazioni comuni di mercato applica prezzi minimi per i cereali e dazi sul vino.

Il regolamento (UE) 2019/934 prevede delle clausole di salvaguardia.

La Svizzera dispone di un quadro giuridico compatibile per:

• autorizzare misure di protezione dei mercati agricoli in virtù dell’articolo 20 LAgr;

• introdurre un meccanismo analogo per il vino, purché vengano rispettate le norme dell’OMC, modificando l’ordinanza sulle importazioni agricole (RS 916.01);

• adottare misure temporanee in caso di minaccia per il mercato locale in virtù dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), il quale prevede delle clausole di salvaguardia (art. 10);

• abbattere l’impronta di carbonio riducendo i trasporti;

• sostenere le PMI, considerato che il vino svizzero dà lavoro a 15 000 persone e genera una cifra d’affari di 800 milioni di franchi l’anno.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 21.10.2026. Dati grezzi

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